4 gennaio 2018

CU 2018: le novità in sintesi

Autore: DANIELE BONADDIO

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito le bozze relative alla Certificazione Unica 2018, al fine di attestare i redditi percepiti nel 2017. La prima novità è rilevabile dalla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), che proroga fino al 31 ottobre 2018 la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU relative ai soggetti sostituiti che non possono avvalersi del modello 730 per la dichiarazione dei propri redditi.

Restano, invece, confermati gli altri termini d’invio rispettivamente al:

  • 7 marzo 2018 per l’inoltro telematico;
  • 3 aprile 2018 (il 31 marzo 2018 cade di sabato ed è seguito dalle festività di Pasqua e Pasquetta).

La consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del sostituito nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d’anno.

Altre importanti novità da rilevare riguardano l'inserimento delle somme pagate dalle imprese per i Lavori socialmente utili (LSU) con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute Irpef effettuate, oltre che l'indicazione delle addizionali regionali Irpef e quelle complessive ancora sospese e le ritenute operate e sospese. Inoltre, trova spazio anche alla nuova sezione dedicata a l’incremento della produttività del lavoro per il quale il sostituto di imposta dovrà indicare anche i redditi non imponibili e l'operazione ordinaria.

Bozze CU 2018 - Il modello CU 2018 è la nuova certificazione unica che ha sostituito il vecchio modello CUD. Ricordiamo che la CU, come di consueto, deve essere rilasciata da tutti i sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e su quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali.

Il 22 dicembre 2017 l’Amministrazione Finanziaria ha reso disponibile sul proprio sito le bozze delle CU 2018, che contengono alcuni elementi di novità che vale la pena citare al fine di una corretta compilazione e gestione degli stessi.

Le novità – In attesa dei modelli e istruzioni definitivi delle CU, è già possibile evidenziare gli elementi di novità con i quali i sostituti d’imposta dovranno confrontarsi quest’anno.

Ebbene, innanzitutto viene specificato che il contribuente il quale non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi e riscontra errori nella CU ricevuta può rivolgersi direttamente al sostituto d’imposta per la correzione dei dati.

In merito alle somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali, da quest’anno il lavoratore può optare per la corresponsione del premio di risultato sotto forma di fringe benefits il cui regime fiscale è disciplinato dall’art. 51 TUIR. Dunque, il sostituto d’imposta è chiamato a valorizzare i punti 573 e 583 nei quali bisogna riportare l’ammontare del premio che il lavoratore ha scelto di percepire sotto forma di fringe benefits. Anche nei punti 579 e 589 devono essere riportate le somme ed i valori di cui al comma 4 dell’articolo 51 che, per scelta del lavoratore, sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato e che non sono stati pertanto assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF ma concorrono alla formazione del reddito del lavoratore secondo le regole dello stesso comma 4.

Ulteriori novità per i familiari a carico. In tali casi, il sostituto d’imposta è tenuto a indicare il dato anche se non vi sono le condizioni per essere considerati a carico ma non è più previsto che il dato sia richiesto per la corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni stesse.

Viene risolto anche il problema riscontrato due anni fa relativo all’indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico: anche per quest’anno viene confermata la non obbligatorietà.

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