24 aprile 2026

Premio di risultato e welfare aziendale 2026: normativa, welfarizzazione e prassi applicativa 

Focus Lavoro n. 16 - 2026
Autore: Fabiano De Leonardis

Il panorama retributivo del 2026 segna una svolta decisiva nel rapporto tra produttività aziendale e benessere del lavoratore, trovando il suo baricentro nel rinnovato istituto del premio di risultato. Attraverso un’analisi tecnica della Legge di Bilancio 2026 e del consolidato impianto del TUIR, questo approfondimento esamina il potenziamento della tassazione sostitutiva all'1% e l'innalzamento del plafond agevolabile a 5.000 euro. 

Oltre al dato numerico, viene esplorato il meccanismo della welfarizzazione che trasforma la variabile economica in prestazioni sociali esenti da prelievo fiscale e contributivo. Fondamentale risulta, infine, il coordinamento con la prassi operativa di Agenzia delle Entrate e INPS, i cui chiarimenti su incertezza, criteri incrementali e deposito telematico tracciano il perimetro di legittimità per una corretta compliance aziendale. L'obiettivo è delineare un’architettura giuridica capace di abbattere il cuneo fiscale, ottimizzando il costo del lavoro e incentivando la partecipazione attiva agli obiettivi d’impresa.

Il premio di risultato 2026: quadro normativo e regime fiscale agevolato

Inquadramento nozionistico

Il premio di risultato si definisce come un istituto della retribuzione variabile e differita, la cui funzione economico-sociale è quella di correlare una quota del compenso del lavoratore all’andamento economico e ai guadagni di efficienza dell'impresa. A livello nozionistico, si distingue per tre pilastri fondamentali:

  • obbligatorietà contrattuale: a differenza della liberalità (bonus una tantum), il premio di risultato trae origine dalla contrattazione collettiva di secondo livello aziendale o territoriale e dunque non si qualifica come un atto unilaterale del datore ma il frutto di un accordo che ne stabilisce criteri, misurazione e verifica;
  • incrementalità: a differenza dei vecchi premi di produzione, il premio di risultato deve essere legato al raggiungimento di un miglioramento rispetto ai risultati ottenuti in un congruo periodo precedente; non basta dunque produrre ma occorre farlo meglio o di più rispetto ad un parametro di riferimento;
  • aleatorietà: il diritto alla percezione del premio è incerto e condizionato; mentre la retribuzione base è legata ad un’obbligazione di mezzi consistenti nella mera messa a disposizione delle energie lavorative, il premio in rassegna sposta il focus sull'obbligazione di risultato; se gli indicatori non superano la soglia stabilita, l'erogazione non matura, rendendo il lavoratore partecipe del cosiddetto rischio d'impresa.

Entrando nel dettaglio, l’ art.2 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 stabilisce che i contratti collettivi devono prevedere "criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi sui fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi"; in particolare:

  • produttività: rapporto tra il valore della produzione o il valore aggiunto e l'impiego dei fattori produttivi;
  • redditività: capacità dell'azienda di produrre reddito (es. EBITDA o ROI);
  • qualità: miglioramento del prodotto o del processo (es. riduzione degli scarti o dei resi);
  • efficienza: ottimizzazione delle risorse (es. risparmio energetico o riduzione dei tempi di lavorazione);
  • innovazione: implementazione di nuovi processi o soluzioni tecnologiche.

Per quanto concerne il requisito dell'incertezza e la misurazione incrementale, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 ha fissato il principio cardine dell'agevolazione, stabilendo che il premio deve essere "variabile e la sua corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati dai contratti collettivi". Tale concetto è stato ulteriormente rafforzato dalla Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, la quale specifica che l'incertezza deve sussistere al momento della stipula dell'accordo: il risultato incrementale deve infatti risultare "incerto nell’an e nel quantum alla data della sottoscrizione del contratto", escludendo così dalla detassazione quei premi i cui obiettivi siano già stati raggiunti o siano facilmente prevedibili al momento della firma. 

Non da ultimo, l'efficacia dell’impalcatura negoziale non può prescindere da un rigoroso adempimento pubblicistico ai sensi dell' art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2015, secondo cui: "I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente".

Sempre sul tema, la Circolare INPS n. 49/2023, richiamando il Decreto Interministeriale del 2016, ribadisce che per beneficiare dello sgravio è necessario che "i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso"; in assenza di tale adempimento, o qualora non vengano rispettate le condizioni qualitative e quantitative previste, la prassi è concorde nel prevedere il recupero integrale dei contributi e delle imposte: "Laddove non vengano rispettate tutte le condizioni previste, i beni e i servizi erogati in sostituzione di un premio o di una partecipazione agli utili concorrono in misura piena alla determinazione del reddito da lavoro dipendente".

Un ultimo aspetto di civiltà giuridica che completa l’inquadramento nozionistico dell’istituto in rassegna è la clausola di salvaguardia per la maternità; sull’argomento,  la Nota 11 della Circolare Inps 49/2023 tutela la genitorialità nel calcolo dei premi e ricorda infatti che "ai fini della determinazione dei premi di risultato sia computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità, escludendo, quindi, che eventuali indicatori stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le assenze di maternità".

Novità 2026

Definito l’inquadramento teorico, l’analisi si sposta sul panorama retributivo del 2026 che segna una decisa evoluzione dell'istituto quale pilastro della contrattazione di prossimità grazie ad un intervento normativo di forte impatto sul cuneo fiscale, volto a massimizzare il netto percepito dal lavoratore attraverso un regime di tassazione sostitutiva senza precedenti. 

Nello specifico, l' art. 1, comma 9 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha introdotto una disciplina di eccezionale favore per il biennio in corso, stabilendo che "Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento". Tale precetto opera un potenziamento strutturale della misura sotto un duplice profilo: 

  • da un lato, attraverso l'imposta sostitutiva all'1%, neutralizza la progressività IRPEF e abbatte il prelievo fiscale sul premio ai minimi storici;
  • dall'altro, innalza la soglia di produttività agevolabile dai precedenti 3.000 euro annui, quale limite che era stato stabilizzato dall'art. 1, comma 160, della Legge 232/2016 a modifica della disciplina originaria di cui alla L. 208/2015, agli attuali 5.000 euro. 

In merito ai limiti di spettanza, è necessario prestare attenzione qualora il premio superi il plafond di 5.000 euro fissato per il 2026; in tal caso,  l'eccedenza non perde la sua natura di premio di risultato ma vede decadere il regime di favore dell'imposta sostitutiva all'1%, andando quindi a concorrere, per tale parte eccedente, alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e venendo assoggettati alla tassazione ordinaria IRPEF secondo gli scaglioni progressivi. 
 

Il coinvolgimento paritetico

In questo solco di estremo favore si inserisce l'istituto del coinvolgimento paritetico che eleva il premio a strumento di partecipazione organizzativa e trova il suo fondamento:

  • nell' art. 46 Cost., dedicato al diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende;
  • nell' art. 55 del D.L. 50/2017 che ha sostituito il comma 189 della Legge n. 208/2015 e stabilisce che, per le aziende che adottano tali modelli partecipativi, "è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni [...] non superiore a 800 euro", prevedendo contestualmente che "sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore";
  • nell' art. 4 del D.I. 25 marzo 2016 in forza del quale l’accesso a tale sgravio è subordinato alla "costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabilità aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione", supportata da "strutture permanenti di consultazione e monitoraggio" e dalla "predisposizione di rapporti periodici"; come altresì chiarito dalla Circolare 28/E/2016, il coinvolgimento è reale solo se le opinioni dei lavoratori sono "considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali", escludendo esplicitamente i gruppi di "semplice consultazione, addestramento o formazione".

Limiti soggettivi e oneri del sostituto d’imposta

Il godimento dei benefici fiscali e contributivi finora analizzati non ha portata generalizzata ma è rigorosamente subordinato al rispetto di specifiche soglie reddituali che definiscono il perimetro dei beneficiari.

Il pilastro che definisce l’ambito soggettivo dell’agevolazione è l’art. 1, comma 186, della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che le disposizioni relative all'imposta sostitutiva, attualmente ridotta all'1%, trovano applicazione esclusivamente per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 80.000 nell’anno precedente quello di percezione delle somme.

È fondamentale precisare che il limite di 80.000 euro non costituisce una condizione di spettanza del premio in termini assoluti, bensì un requisito di accesso al regime di favore: in altri termini, il lavoratore, il cui reddito superi tale soglia, non perde il diritto a percepire l'emolumento variabile previsto dal contratto aziendale ma vede decadere il beneficio della flat tax all’1%. In questo scenario, il premio confluisce nel reddito complessivo del contribuente, venendo assoggettato alla tassazione ordinaria secondo gli scaglioni IRPEF progressivi. Questa distinzione è cruciale per la gestione del welfare aziendale in quanto solo i lavoratori sotto la soglia degli 80.000 euro possono esercitare l'opzione di convertire il premio in servizi di welfare godendo della totale esenzione fiscale, mentre per i redditi superiori tale conversione perderebbe il suo principale vantaggio competitivo rispetto alla monetizzazione.. 

Sotto il profilo operativo, il richiamato comma 186 introduce un preciso onere procedurale volto a garantire la correttezza dell'adempimento fiscale. Si stabilisce infatti che: "se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno". Questa previsione configura una peculiare forma di collaborazione tra le parti: l’autodichiarazione del lavoratore assurge a vero presupposto di legittimità dell'agevolazione fiscale e tale riscontro è fondamentale nelle ipotesi di carriere discontinue o di assunzioni in corso d'anno.

La welfarizzazione del premio: strumenti di protezione sociale e neutralità fiscale

La conversione del premio in prestazioni di welfare aziendale

Come accennato nel precedente paragrafo, uno degli elementi di maggiore interesse per il datore di lavoro risiede nella cosiddetta welfarizzazione del premio ovvero la facoltà concessa al dipendente di convertire, in tutto o in parte, la somma spettante in prestazioni di welfare aziendale. Tale meccanismo di sostituzione trova il suo fondamento giuridico nell’ art. 1, comma 184, della Legge n. 208/2015, il quale dispone che "Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del [TUIR] non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva [...] anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182".

Il cuore operativo della cosiddetta welfarizzazione risiede nell' art. 51, comma 2 TUIR, che elenca analiticamente le somme e i valori che "non concorrono a formare il reddito". L'esercizio della facoltà di conversione consente al lavoratore di attingere al variegato paniere di esenzioni che comprende comparti eterogenei: dalla sanità integrativa e previdenza complementare alla mobilità sostenibile, sino ai servizi aventi finalità di utilità sociale; in particolare, la norma valorizza le prestazioni a supporto della genitorialità e dei carichi di cura, quali i servizi per l’istruzione, gli asili nido e l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, nonché gli strumenti di azionariato diffuso, esentando entro determinati limiti il valore dei titoli offerti alla generalità dei dipendenti. Tale impianto normativo non si limita a una mera elencazione di benefici, ma delinea un sistema di protezione sociale sussidiaria che integra le tutele pubbliche attraverso il veicolo del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il profilo previdenziale, la Circolare INPS n. 49 del 31 maggio 2023 opera una ricognizione sistematica, confermando che la scelta del lavoratore di convertire il premio in welfare genera un abbattimento totale del cuneo e sul punto, l’Istituto chiarisce che "Mentre il premio di risultato sconta la normale contribuzione [...] e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata, il welfare aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore". Tuttavia, l'INPS pone un'attenzione particolare alla destinazione delle somme verso la previdenza complementare o l'assistenza sanitaria, specificando, in questi casi, che si applica la disciplina speciale della Legge 153/1969 e precisando che: "I contributi versati su richiesta del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato [...] sono assoggettate a un contributo di solidarietà del 10 per cento a carico del datore di lavoro".

La fruizione mista (monetaria e di welfare)

Il premio di risultato può essere considerato come uno strumento estremamente flessibile, capace di adattarsi alle eterogenee esigenze del lavoratore. Il cuore di questa flessibilità risiede nel principio di fungibilità tra componente monetaria e servizi di welfare, che consente di superare una logica di scelta esclusiva a favore di una combinazione personalizzata dei benefici. La Circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha recepito con favore questa impostazione, precisando che la norma “attribuisce al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi”. 

Questa libertà di modulazione è garantita dalla natura non vincolante della conversione che non obbliga il dipendente ad una sostituzione integrale del premio e la richiamata Circolare conferma infatti che l'esenzione fiscale e contributiva rimane valida “anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182”. Sotto il profilo operativo, tale fruizione mista permette al lavoratore di frazionare il premio in base ad un calcolo di convenienza personale e di necessità finanziaria: una quota dell'importo può essere incassata in busta paga come liquidità immediata, seppur soggetta all'imposta sostitutiva, mentre la parte residua può essere destinata a servizi socialmente rilevanti, come la previdenza complementare, la sanità integrativa o i rimborsi per le spese scolastiche dei figli, beneficiando della totale neutralità fiscale. 

In merito alla gestione di questa ripartizione, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che “Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato, nei termini consentiti dal comma 184, dovrà essere valorizzato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR [...] La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all’imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro”. In definitiva, la possibilità di optare per una sostituzione parziale trasforma il premio di risultato da mera integrazione salariale a vero e proprio strumento di benessere organizzativo. Tale meccanismo garantisce che il valore del premio non venga eroso dal prelievo fiscale nella sua interezza, lasciando intatta la capacità del lavoratore di soddisfare sia i bisogni di consumo immediato sia le necessità di tutela del proprio nucleo familiare tramite il paniere di welfare aziendale.

Dall’esegesi della normativa in rassegna emerge con chiarezza il duplice vantaggio dell'operazione:

  • da un lato, il richiamo alle fattispecie ex art. 51 del TUIR garantisce che i benefit erogati siano sottratti sia alla tassazione ordinaria che all'imposta sostitutiva dell'1%;
  • dall'altro, l'inciso relativo alla non concorrenza nella formazione del reddito estende l'efficacia della misura al piano previdenziale.

Tale opzione determina, di fatto, la totale neutralità fiscale e contributiva dell’erogazione: l'azzeramento dell’imposizione in capo al lavoratore si coniuga con l’abbattimento dell’onere previdenziale a carico dell'azienda. Si realizza così un’ottimizzazione del costo del lavoro che permette di veicolare valore reale nel paniere di spesa del dipendente senza gravare sul cuneo fiscale, trasformando la retribuzione variabile in una leva strategica per il benessere organizzativo e la fidelizzazione delle risorse.

Un aspetto rilevante per quanto concerne la gestione del premio riguarda gli oneri connessi al Trattamento di Fine Rapporto. L’ art. 2120 c.c. include nella base di calcolo tutte le somme corrisposte “a titolo non occasionale”, ma permette la deroga “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”, clausola solitamente utilizzata per escludere il premio monetario dai costi differiti. Al contrario, se welfarizzato, il premio è escluso per legge poiché la norma computa solo la retribuzione dovuta e le somme convertite in welfare perdono tale natura retributiva ai fini civilistici e previdenziali. 

I fringe benefit

Il coordinamento tra premio di risultato e welfare non può prescindere dalla disciplina dei fringe benefit, le cui soglie di esenzione per il triennio 2025-2027 sono state stabilizzate dall' art. 1, commi 390 e 391 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. La norma, operando in deroga all'art. 51, comma 3 del TUIR, fissa il limite di non concorrenza al reddito a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti, innalzandolo a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.

Sotto il profilo operativo, tale disposizione estende il perimetro della welfarizzazione non solo ai beni e servizi classici, ma anche alle somme erogate o rimborsate per il “pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale”. Per le aziende, l'attuazione di tale misura richiede un rigoroso adempimento procedurale, essendo subordinata all'“informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti”, consolidando così il ruolo della contrattazione e del dialogo sociale nella gestione del benessere organizzativo.

Impignorabilità del beneficio

In ultimo, si delinea un profilo di tutela spesso trascurato ma di estremo rilievo: la protezione patrimoniale del beneficio. Mentre la quota monetaria del premio, una volta erogata, confluisce tra le “somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro” ed è dunque pignorabile “nella misura di un quinto” ai sensi dell’ art. 545 c.p.c., la welfarizzazione opera una vera e propria segregazione del valore.

La trasformazione del diritto di credito in prestazioni di utilità sociale o servizi alla persona, come rette scolastiche o check-up sanitari, rende il beneficio intrinsecamente impignorabile, poiché la prestazione non è più fungibile né monetizzabile da terzi. Tale regime di favore è ulteriormente blindato per le quote destinate a sanità e previdenza dall’ art. 2117 c.c., il quale stabilisce che i fondi speciali per l'assistenza “non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro”. In definitiva, il welfare aziendale non si limita a ottimizzare il cuneo fiscale, ma funge da scudo patrimoniale per il lavoratore, garantendo che le somme siano vincolate esclusivamente al benessere del suo nucleo familiare.

MAPPA CONCETTUALE PREMIO DI RISULTATO

AREA TEMATICA

ELEMENTO CHIAVE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

AGEVOLAZIONE FISCALE

Imposta sostitutiva 1% su max 5.000 €

Art. 1, comma 182 L. 208/2015; Art. 1, c. 9 L. 199/2025

REQUISITI AZIENDALI

Incrementalità, Aleatorietà, Deposito Telematico

D.I. 25/03/2016; Art. 14, c. 1 D.Lgs. 151/2015

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Settore privato, RAL anno precedente ≤ 80.000 €

Art. 1, comma 186 L. 208/2015

DECONTRIBUZIONE

Sgravio 20% ditta / 9,19% lavoratore (max 800 €)

Art. 55 D.L. 50/2017 (Coinvolgimento Paritetico)

WELFARIZZAZIONE

Conversione premio in servizi (Zero tasse/contributi)

Art. 1, comma 184 L. 208/2015; Art. 51 TUIR

FRINGE BENEFIT

Soglie 1.000 € (base) / 2.000 € (con figli)

Art. 1, commi 390-391 Legge n. 207/2024

TFR

Esclusione dal calcolo della liquidazione

Art. 2120 Codice Civile (deroga contrattuale)

PROTEZIONE LEGALE

Impignorabilità dei servizi di welfare

Art. 545 c.p.c.; Art. 2117 Codice Civile

MATERNITÀ

Tutela del premio durante il congedo obbligatorio

Circolare INPS n. 49/2023 (Nota 11)

L'azienda Alfa offre, al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica (parametro incrementale depositato), un premio di risultato di 3.000 €. 

Marco è un dipendente che risulta beneficiario del premio, ha un figlio a carico e pertanto deve decidere tra tre opzioni:

Opzione A: liquidazione monetaria integrale

Marco decide di procedere con la liquidazione monetaria dell’intero premio.

Risultato Opzione A:

  • Tassazione: si applica l'imposta sostitutiva dell'1% (Legge 199/2025)
  • Contributi INPS: Marco paga la quota a suo carico (ca. 9,19%)
  • TFR: l'azienda ha inserito la clausola ex art. 2120 c.c., quindi i 3.000 € non maturano TFR aggiuntivo.

Netto percepito: Circa 2.695 € e la somma è pignorabile da terzi fino a 1/5.

Opzione B: welfarizzazione mista

Marco decide di dividere il premio per massimizzare i benefici della Legge 207/2024:

1.500 € in welfare e destinati al rimborso della retta del nido del figlio (Art. 51, c. 2 TUIR)
1.000 € in fringe benefit e richiede il rimborso delle bollette elettriche (sfruttando la soglia di 2.000 € per chi ha figli ex L. 207/2024)
500 € in Cash liquidati in busta paga per le vacanze
Risultato Opzione B:

sui 2.500 € convertiti (Welfare + Fringe): zero tasse e zero contributi
sui 500 € in cash: paga solo l'1% di tasse e i contributi
valore reale totale: Circa 2.950 €
protezione: i 2.500 € in welfare sono impignorabili ex art. 545 c.p.c.

Opzione C: welfarizzazione Totale

Marco decide di convertire l'intero importo di 3.000 € in servizi di welfare aziendale e fringe benefit, azzerando ogni prelievo fiscale e contributivo. Ripartizione del premio:

2.000 € in fringe benefit: Marco sfrutta interamente la soglia esente per i lavoratori con figli a carico (ex L. 207/2024) e utilizza questa somma per il rimborso delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) o per buoni spesa/carburante
1.000 € in welfare (Art. 51, c. 2 TUIR): destinati al rimborso integrale della retta dell'asilo nido o ad altri servizi di istruzione/assistenza per il figlio
Risultato Opzione C:

Tassazione: 0% (Esenzione totale dall'imposta sostitutiva)
Contributi INPS: 0 € (La quota a carico del lavoratore non viene trattenuta sulla quota welfarizzata)
Netto percepito (Valore Reale): 3.000 €
Protezione: l'intero importo è impignorabile ex art. 545 c.p.c., poiché non ha natura retributiva ma di rimborso spese o prestazione di servizi

L'esperto

Cosa succede se l'azienda raggiunge l'obiettivo ma non deposita il contratto al Ministero?

Il deposito telematico ex art. 14 D.Lgs. 151/2015 è una condizione essenziale. In assenza di deposito o se effettuato oltre i 30 giorni, il premio perde ogni agevolazione: l'azienda deve pagare i contributi pieni e il lavoratore subisce la tassazione ordinaria IRPEF (anziché l'1%) e si rischiano inoltre sanzioni per omesso versamento.

Se un lavoratore ha una RAL di 82.000 €, può comunque convertire il premio in welfare?

Sì, può farlo, ma non gode dell'esenzione totale prevista per chi sta sotto la soglia degli 80.000 €. Per i redditi sopra soglia ex art. 1 c. 186 L. 208/2015, la conversione in welfare non beneficia della neutralità fiscale tipica del premio di risultato e i benefit verrebbero tassati secondo le regole ordinarie dell'art. 51 TUIR.

Il premio di risultato può essere pagato a un solo dipendente meritevole?

No. Per essere agevolabile, il premio deve avere natura collettiva e deve essere rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee (es. tutti gli addetti alla produzione o tutti i dipendenti dell'ufficio X). Se il premio è ad personam, si configura come un bonus individuale soggetto a tassazione e contribuzione ordinaria, perdendo l'aliquota dell'1%.

 

 

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