10 marzo 2026

Certificazione Unica 2026: premi di risultato e flexible benefit

Lavoro & Previdenza n. 9 - 2026
Autore: Debhorah Di rosa

Il regime fiscale dei premi di risultato trova fondamento nell’articolo 1, commi 182-191, della legge n. 208 del 2015, successivamente modificato da diversi interventi normativi.

La normativa prevede la possibilità di applicare un regime di tassazione sostitutiva agevolata sui premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato quando siano soddisfatte determinate condizioni.

In particolare:

  • i premi devono essere collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione;
  • devono essere previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali;
  • devono rispettare specifici limiti di reddito del lavoratore.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge, i premi possono essere assoggettati a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, applicata dal sostituto d’imposta.

La normativa consente inoltre al lavoratore di convertire il premio di risultato in prestazioni di welfare aziendale, quali ad esempio servizi di istruzione, assistenza familiare, sanità integrativa o previdenza complementare.

Tali prestazioni rientrano generalmente tra i benefit esclusi dall’imponibile fiscale e contributivo ai sensi dell’articolo 51 del TUIR (DPR n. 917/1986).

Flexible benefit e welfare aziendale

I flexible benefit rappresentano strumenti di welfare aziendale attraverso i quali il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti beni e servizi finalizzati al miglioramento del benessere e della conciliazione tra vita privata e lavoro.

Nella Certificazione sono previste due sezioni:

  • “sezione sostituto dichiarante”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la CU,
  • “sezione altri sostituti”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti, nella ipotesi di operazioni di conguaglio di più CU.

Nel punto 701 va indicato l’anno nel quale è sostenuta la spesa

Nel 702 uno dei codici relativi all’onere detraibile rimborsato:

  • 12 spese di istruzione diversa da quella universitaria
  • 13 spese di istruzione universitaria
  • 15 spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • 30 spese per servizi di interpretariato dai soggetti sordi
  • 33 spese per asili nido
  • 40 spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasportoIn base alla disciplina fiscale prevista dall’articolo 51 del TUIR, molti di questi benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro determinati limiti e condizioni.

Nel 703 va indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Nel 704 vanno indicate le somme rimborsate.

Il punto 705 deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto se diverso dal dipendente al quale si riferisce la spesa rimborsata. Se la spesa è riferita al dipendente dovrà essere compilato il punto 706.

Quando tali benefit derivano dalla conversione di un premio di risultato, essi mantengono il regime di esenzione fiscale previsto dalla normativa.

Se si procede al conguaglio di Cu nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto, prevedendo l’indicazione dei predetti dati distinti per ogni CU conguagliata. Andrà anche inserita annotazione CP.

Esposizione premi di risultato

La Certificazione Unica prevede specifici campi dedicati ai premi di risultato e ai benefit di welfare aziendale.

Il sostituto d’imposta deve indicare:

  • l’importo complessivo dei premi di risultato erogati;
  • l’eventuale quota assoggettata a tassazione sostitutiva;
  • l’importo convertito in prestazioni di welfare aziendale.

È necessario distinguere tra:

  • premi soggetti a tassazione sostitutiva
  • premi convertiti in benefit esenti
  • premi soggetti a tassazione ordinaria (ad esempio per mancato rispetto dei requisiti normativi).

Nel caso di conversione in welfare aziendale, la Certificazione Unica deve riportare gli importi dei benefit riconosciuti al lavoratore, evidenziando la loro natura di somme non imponibili.

La corretta compilazione è particolarmente importante perché tali informazioni vengono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per verificare la corretta applicazione del regime agevolato.

Caso pratico

Si consideri il caso di un lavoratore dipendente che nel 2025 abbia maturato un premio di risultato pari a 3.000 euro previsto da un accordo aziendale.

Il lavoratore sceglie di:

  • ricevere 1.500 euro come premio monetario, soggetto a imposta sostitutiva;
  • convertire 1.500 euro in welfare aziendale, destinandoli a servizi di istruzione per i figli.

In questo caso:

  • i 1.500 euro monetari saranno indicati nella Certificazione Unica come premio soggetto a tassazione sostitutiva;
  • i 1.500 euro convertiti in welfare saranno indicati come benefit non imponibili ai sensi dell’articolo 51 del TUIR.

Tale distinzione consente di evidenziare correttamente il trattamento fiscale applicato alle diverse componenti del premio.

Casi particolari di compilazione

Conversione totale del premio in welfare

Un primo caso particolare riguarda la situazione in cui il lavoratore scelga di convertire integralmente il premio di risultato in welfare aziendale.

In questa ipotesi: l’intero importo del premio non è soggetto a tassazione sostitutiva; deve essere indicato nella certificazione come benefit esente da imposizione.

Premio non agevolabile

Può verificarsi che il premio di risultato non soddisfi i requisiti previsti dalla normativa (ad esempio per mancanza di un accordo collettivo o per superamento dei limiti di reddito del lavoratore).

In tali circostanze:

  • il premio è soggetto a tassazione ordinaria IRPEF;
  • deve essere indicato nella Certificazione Unica come reddito di lavoro dipendente.

Conversione parziale in welfare

Un caso frequente riguarda la conversione parziale del premio di risultato in welfare aziendale.

In questa situazione il sostituto d’imposta deve distinguere nella certificazione:

  • la quota monetaria soggetta a tassazione;
  • la quota convertita in benefit esenti.

Superamento dei limiti di esenzione dei benefit

Un ulteriore caso riguarda i benefit che superano i limiti previsti dalla normativa fiscale.

Qualora l’importo dei benefit ecceda tali limiti:

  • la quota eccedente diventa imponibile ai fini fiscali;
  • tale importo deve essere indicato nella Certificazione Unica come reddito di lavoro dipendente.

Domande frequenti

I premi di risultato devono sempre essere indicati nella Certificazione Unica?

Sì. Tutti i premi di risultato erogati nel corso dell’anno devono essere indicati nella certificazione, specificando il regime fiscale applicato.

I benefit derivanti dalla conversione del premio devono essere indicati anche se esenti?

Sì. Anche se non imponibili, i benefit devono essere indicati nella Certificazione Unica per consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali.

Cosa accade se il lavoratore non effettua alcuna scelta tra premio monetario e welfare?

In assenza di scelta da parte del lavoratore, il premio di risultato viene generalmente erogato in forma monetaria e assoggettato alla tassazione prevista dalla normativa.

È possibile correggere errori nella Certificazione Unica relativi ai premi di risultato?

Sì. Qualora vengano riscontrati errori, il sostituto d’imposta può procedere all’invio di una Certificazione Unica correttiva o sostitutiva.

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