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Il regime fiscale dei premi di risultato trova fondamento nell’articolo 1, commi 182-191, della legge n. 208 del 2015, successivamente modificato da diversi interventi normativi.
La normativa prevede la possibilità di applicare un regime di tassazione sostitutiva agevolata sui premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato quando siano soddisfatte determinate condizioni.
In particolare:
In presenza dei requisiti previsti dalla legge, i premi possono essere assoggettati a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, applicata dal sostituto d’imposta.
La normativa consente inoltre al lavoratore di convertire il premio di risultato in prestazioni di welfare aziendale, quali ad esempio servizi di istruzione, assistenza familiare, sanità integrativa o previdenza complementare.
Tali prestazioni rientrano generalmente tra i benefit esclusi dall’imponibile fiscale e contributivo ai sensi dell’articolo 51 del TUIR (DPR n. 917/1986).
I flexible benefit rappresentano strumenti di welfare aziendale attraverso i quali il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti beni e servizi finalizzati al miglioramento del benessere e della conciliazione tra vita privata e lavoro.
Nella Certificazione sono previste due sezioni:
Nel punto 701 va indicato l’anno nel quale è sostenuta la spesa
Nel 702 uno dei codici relativi all’onere detraibile rimborsato:
Nel 703 va indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.
Nel 704 vanno indicate le somme rimborsate.
Il punto 705 deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto se diverso dal dipendente al quale si riferisce la spesa rimborsata. Se la spesa è riferita al dipendente dovrà essere compilato il punto 706.
Quando tali benefit derivano dalla conversione di un premio di risultato, essi mantengono il regime di esenzione fiscale previsto dalla normativa.
Se si procede al conguaglio di Cu nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto, prevedendo l’indicazione dei predetti dati distinti per ogni CU conguagliata. Andrà anche inserita annotazione CP.
La Certificazione Unica prevede specifici campi dedicati ai premi di risultato e ai benefit di welfare aziendale.
Il sostituto d’imposta deve indicare:
È necessario distinguere tra:
Nel caso di conversione in welfare aziendale, la Certificazione Unica deve riportare gli importi dei benefit riconosciuti al lavoratore, evidenziando la loro natura di somme non imponibili.
La corretta compilazione è particolarmente importante perché tali informazioni vengono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per verificare la corretta applicazione del regime agevolato.
Si consideri il caso di un lavoratore dipendente che nel 2025 abbia maturato un premio di risultato pari a 3.000 euro previsto da un accordo aziendale.
Il lavoratore sceglie di:
In questo caso:
Tale distinzione consente di evidenziare correttamente il trattamento fiscale applicato alle diverse componenti del premio.
Un primo caso particolare riguarda la situazione in cui il lavoratore scelga di convertire integralmente il premio di risultato in welfare aziendale.
In questa ipotesi: l’intero importo del premio non è soggetto a tassazione sostitutiva; deve essere indicato nella certificazione come benefit esente da imposizione.
Può verificarsi che il premio di risultato non soddisfi i requisiti previsti dalla normativa (ad esempio per mancanza di un accordo collettivo o per superamento dei limiti di reddito del lavoratore).
In tali circostanze:
Un caso frequente riguarda la conversione parziale del premio di risultato in welfare aziendale.
In questa situazione il sostituto d’imposta deve distinguere nella certificazione:
Un ulteriore caso riguarda i benefit che superano i limiti previsti dalla normativa fiscale.
Qualora l’importo dei benefit ecceda tali limiti:
I premi di risultato devono sempre essere indicati nella Certificazione Unica?
Sì. Tutti i premi di risultato erogati nel corso dell’anno devono essere indicati nella certificazione, specificando il regime fiscale applicato.
I benefit derivanti dalla conversione del premio devono essere indicati anche se esenti?
Sì. Anche se non imponibili, i benefit devono essere indicati nella Certificazione Unica per consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali.
Cosa accade se il lavoratore non effettua alcuna scelta tra premio monetario e welfare?
In assenza di scelta da parte del lavoratore, il premio di risultato viene generalmente erogato in forma monetaria e assoggettato alla tassazione prevista dalla normativa.
È possibile correggere errori nella Certificazione Unica relativi ai premi di risultato?
Sì. Qualora vengano riscontrati errori, il sostituto d’imposta può procedere all’invio di una Certificazione Unica correttiva o sostitutiva.
(prezzi IVA esclusa)