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In tema di reati tributari, le fatture acquisite dalla Guardia di finanza al momento dell’assunzione delle sommarie informazioni testimoniali rese dall’indagato sono utilizzabili a fini probatori, poiché il limite stabilito dall’articolo 63, comma 2, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le dichiarazioni indizianti e non anche i documenti o le memorie.
A precisarlo è la sentenza n. 48831/2018 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte si è espressa con riguardo a un provvedimento di sequestro preventivo, con finalità di confisca1, disposto in relazione al reato di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 20002, ascritto ai due amministratori (uno “di fatto” e l’altro di diritto) di una Società di capitali..
Il provvedimento di sequestro in questione è stato disposto nei confronti dell’ente e, in caso d’incapienza, in danno dei due amministratori.
Per quanto è qui d’interesse, ai fini della verifica del requisito (fumus commissi delicti) legittimante la misura cautelare reale, il Tribunale del Riesame ha preso in considerazione anche i documenti forniti dai due ricorrenti alla G.d.F. al momento delle sommarie informazioni testimoniali, rese senza l’assistenza del difensore.
A tal proposito, la Difesa ha lamentato la violazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale (rubricato: “Dichiarazioni indizianti”), secondo cui:
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 192, comma primo, cod. proc. pen., e non incontrano il limite stabilito dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8328/2016; Sez. 4, n. 27173 /2015; Sez. 3, n. 46767/2011).
Può, conseguentemente, esprimersi il seguente principio di diritto:
Con l’occasione, i Massimi giudici hanno ricordato che: «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Cass. Pen. Sez. 5, n. 49596/2014).
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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1D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Art. 12-bis (Confisca)
In vigore dal 22/10/2015
«1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».
2Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Art. 5 (Omessa dichiarazione)
In vigore dal 22/10/2015
«1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».