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Nel caso in cui una società emetta nella stessa fattura sia operazioni soggette ad IVA sia operazioni già assoggettate a IVA, il documento è esente da imposta di bollo. È quanto emerge dalla Risposta n° 275/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Nelle fatture elettroniche la società indicherà nel campo “somme imponibili IVA” il corrispettivo corrispondente alla prestazione di letturista, e nel campo “NI escluso IVA ex art. 15” la provvista necessaria per eseguire il pagamento nei confronti della società fornitrice del servizio idrico. Inoltre nel tab “dati beni servizi” l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni già assoggettate ad IVA.
Quesito
L’istante è una società c.d. “letturista” che svolge l’attività di conteggio delle spese condominiali per approvvigionamento idrico e riscossione dai singoli condomini delle quote di competenza. Poiché il contatore del consumo idrico del condominio è unico e l’ente distributore emette una sola fattura (soggetta all’IVA) nei confronti del condominio in relazione ai consumi complessivi registrati dal contatore condominiale, l’istante ha il compito di ripartire detta spesa proporzionalmente tra i condomini e di raccogliere da ciascuno la provvista per pagare la fattura.
Poiché con la fattura sono documentate sia operazioni soggette ad IVA (il corrispettivo per il servizio svolto) sia operazioni già assoggettate a IVA (la ripartizione delle spese per il servizio idrico), il documento è esente da imposta di bollo.
Poiché dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fatturazione elettronica, l’istante chiede come compilare il documento mediante il software approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757.
Inoltre, l’istante chiede di sapere in che modo vada qualificata la componente di spesa per il servizio idrico addebitata a ciascun condomino (calcolata proporzionalmente sulla somma al lordo dell’IVA fatturata al condominio dalla società distributrice).
Parere dell’Agenzia
Nel caso in esame, risulta che le fatture emesse dall’istante nei confronti di ciascun condomino si compongono di due voci:
Per quanto concerne la somma addebitata al singolo condomino, risulta che tra i singoli condomini, l’amministratore del condominio e l’istante si configura un rapporto di mandato con rappresentanza e successiva delega per la ripartizione delle spese.
Nel mandato con rappresentanza torna applicabile la disciplina contenuta nell’articolo 15, comma 1, n. 3, del DPR n° 633/1972 in base alla quale “Non concorrono a formare la base imponibile: (…) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
Nel caso di specie il singolo condomino (mandante) corrisponde anticipatamente all’istante (delegato) le somme per l’esecuzione del mandato con rappresentanza (pagamento nei confronti della società distributrice il servizio idrico).
Tali importi sono qualificabili come “provvista fondi” per l’esecuzione del mandato e, pertanto, non costituiscono base imponibile.
Di conseguenza l’istante può emettere le fatture elettroniche indicando: