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Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è illegittima la cartella di pagamento notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non è ancora chiusa. Dopo tale momento, è comunque necessario che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.
È quanto si evince dalla Sentenza n. 11458/2018, con cui la Sezione Tributaria della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Il giudizio nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale, recante l'iscrizione a ruolo dell'imposta complementare relativa a una dichiarazione di successione.
La contribuente ha fatto presente di aver accettato l'eredità con beneficio d’inventario (artt. 470 e 484 c.c.) e che, al momento della notifica della cartella impugnata, la liquidazione dell'eredità era ancora in corso.
Ebbene, con la sentenza qui in esame i Massimi giudici ribadiscono che la «limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede». Va precisato che il credito relativo all'imposta di successione sorge nei confronti dell'erede «in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione».
Le spese del giudizio di legittimità sono state addebitate alla soccombente Agenzia delle Entrate.