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Con la circolare n. 1598 del 2018, la Covip interviene riguardo le novità apportate dalla Legge di bilancio 2018 alla disciplina dei fondi pensione territoriali operanti: salvo diversa volontà espressa dal lavoratore, quando la contrattazione collettiva prevede il versamento a fondi negoziali categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi, il relativo versamento viene effettuato in favore dei fondi territoriali, a cui il lavoratore è già iscritto anche nel caso in cui il lavoratore non abbia destinato il TFR alla previdenza complementare. L’obiettivo del legislatore è quello di privilegiare, in assenza di una diversa volontà dell’aderente, l’unicità delle posizioni individuali, così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie da un lato e delle contribuzioni c.d. “aggiuntive” dall’altro, nonché di valorizzare la volontà del lavoratore.
La Covip spiega che tale disciplina si applica ai soli contributi dovuti dal datore di lavoro.
Modalità di applicazione della disciplina - Nel caso in cui sia presente un contratto collettivo di secondo o terzo livello, in cui, al fine del versamento del contributo aggiuntivo è richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale di possibile destinazione, in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore:
Obbligo aggiornamenti statutari - I fondi pensione negoziali territoriali devo attivarsi, entro giugno 2018, per apportare le modifiche statutarie necessarie a poter accogliere i predetti “contributi aggiuntivi”.
La legge specifica infatti che, laddove alla data del 1° luglio 2018 i fondi pensione negoziali territoriali non avessero ancora posto in essere le iniziative idonee alla predetta modifica statutaria, i contributi aggiuntivi dei lavoratori a tali fondi già iscritti affluiranno comunque agli stessi fondi territoriali di riferimento.