18 gennaio 2018

Il bene indivisibile si sequestra per intero

Autore: paola mauro

È ammissibile il sequestro preventivo del complesso alberghiero il cui valore supera di molto i proventi dei reati fallimentari ipotizzati. Se il bene è indivisibile, la cautela può colpirlo per intero.

Lo ha stabilito la sentenza n. 106/18 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di due soggetti indagati per fatti di bancarotta.

Gli indagati si sono opposti al provvedimento di sequestro preventivo ricadente su un complesso alberghiero, deducendo l'assenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità e concretezza, trattandosi di bene indivisibile, gravato da ipoteca e pegno sulle quote sociali, in pratica non commerciabile, stante il suo rilevante valore economico, e mancando elementi per ritenere esistente la volontà di vendita.

Gli indagati, inoltre, hanno censurato l’ordinanza impugnata (del Tribunale del Riesame di Potenza) nella parte in cui non ha specificato i beni sottoposti al vincolo, sicché sono stati colpiti dalla cautela beni per un valore di gran lunga superiore all'importo ipotizzato quale prodotto del reato di bancarotta.

Ebbene, nel rispingere il ricorso, gli Ermellini, quanto alla tesi della inalienabilità del bene, rilevano che il Collegio lucano ha sottolineato “come fossero ben possibili alienazioni simulate ovvero a costo ridotto rispetto all'effettivo valore.” I dati fattuali illustrati in ricorso, poi, “non escludono in via astratta la commerciabilità del bene immobile che ben può esser ceduto intero, benché gravato da ipoteca.” Inoltre “il pegno grava porzione di quote di misura tale da non impedire il formarsi della maggioranza richiesta per la decisione di vendita…” Per quanto riguarda, infine, l’asserita assenza della volontà di vendere e comunque la difficoltà di trovare un acquirente per un bene di rilevante valore economico, le prospettazioni dei ricorrenti, secondo gli Ermellini, “appaiono mere asserzioni ipotetiche che non escludono il verificarsi del contrario.”

Privo di fondamento è risultato, altresì, il mezzo d’impugnazione incentrato sulla violazione del principio di proporzionalità tra il valore dei beni sequestrati e l'ammontare delle somme sottratte con l'azione illecita.

A tal proposito la Suprema Corte osserva come sono stati proprio i ricorrenti a evidenziare che il compendio alberghiero è indivisibile, sicché la cautela non poteva che colpire il bene per l'intero. Vale, infatti, quanto affermato da Cass. Sez. II pen. n. 33090/17, ossia che “Il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari reali, trova il suo limite nell'ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile e sia l'unico appartenente all'indagato.”

In conclusione, il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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