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Il credito da integrative lunghe, è utilizzabile in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. È bene però specificare che, prima di procedere alla compensazione in F24, occorre considerare l’eventuale effetto compensativo interno al modello.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la procedura delle integrative “a catena”, non è applicabile per superare il limite imposto alle integrative ultrannuali.
Tutto ciò, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, nel corso di “Telefisco 2018”.
Integrative a catena – Il meccanismo dell’integrativa “a catena” consiste nel riporto del credito nella dichiarazione integrativa più vicina entro l’anno, nel tentativo di superare i limiti temporali alla compensazione fissati dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017.
In sostanza, le integrative “a catena” sono utilizzate per trasferire un credito da un’integrativa ultrannuale nell’integrativa più vicina entro l’anno.
L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016 – Relativamente alle dichiarazioni integrative, è necessario innanzitutto ricordare che, l’articolo 5 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) ha modificato l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, unificando i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore e a sfavore.
Nello specifico, il comma 8-bis, dispone che «l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».
Inoltre, sempre il comma 8-bis, specifica che, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché, l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Rispondendo ad alcuni quesiti posti nel corso dell’evento formativo sopra citato, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni e chiarimenti relativi, tra l’altro, alle nuove regole in tema di compensazioni e dichiarazioni integrative.
Sia le dichiarazioni integrative a favore che quelle a sfavore, possono essere presentate entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento e, la medesima previsione, è stata stabilita ai fini Iva.
Occorre, innanzitutto, osservare che, le nuove disposizioni in materia di dichiarazioni integrative, prevedono che:
Il Fisco, in pratica, ha specificato, sempre in risposta ai quesiti posti durante l’evento formativo, che non è possibile utilizzare la presentazione di dichiarazioni “a catena” per superare il limite temporale previsto dalla norma.
In sintesi: