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Con il modello Redditi PF che ci si accinge a compilare saranno necessarie delle valutazioni nei confronti dei contribuenti che possiedono investimenti e immobili all’estero, in quanto c’è l’obbligo in tali casi di compilazione del quadro RW della dichiarazione.
Si ricorda che il quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati che detengono investimenti all’estero, a titolo di proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro.
Si tenga presente che sono obbligati alla compilazione del quadro RW i soggetti anche se non detengono direttamente le attività estere ma sono i titolari effettivi dell’investimento.
Esclusioni dalla compilazione - Sono esclusi dalla disciplina in oggetto i seguenti soggetti:
Ambito oggettivo - Nel quadro RW devono essere indicati gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dai contribuenti all’estero.
Di seguito si elencano gli investimenti più ricorrenti:
Valore da indicare - Le regole da seguire nella determinazione dei valori da indicare nel quadro RW sono le seguenti:
Criteri di valorizzazione IVIE - In prima istanza, il valore da indicare nel quadro RW è dato dal costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto; in mancanza di tale valore, viene indicato il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
In caso di diritti reali diversi dalla proprietà, il valore viene determinato dal valore del contratto da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di tale diritto. Nel caso in cui non sia a disposizione tale valore, si deve assumere il valore con riferimento ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.
Nel caso invece di immobile costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
In caso di immobile acquisito per successione o donazione: il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, ovvero in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri che abbiano tali finalità.
In mancanza, è necessario assumere il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione.
Si tenga presente che, per gli immobili situati nell’UE e nello SEE esiste una specifica modalità di determinazione del valore da indicare ai fini del Quadro oggetto della presente Circolare.
Il valore da utilizzare è quello catastale determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento d’imposte di natura patrimoniale o reddituale. In mancanza di tale valore, sarà necessario assumere il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto. Infine, qualora non sia possibile avere tale dato sarà necessario assumere il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito gli immobili in epoche diverse, se la legislazione estera prevede un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi sono meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti in Italia, è possibile prendere come valore dell’immobile quello risultante dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini IMU.
In tal caso, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione estera.
Criteri di valorizzazione IVAFE - Il valore da prendere in considerazione per la compilazione del quadro RW è prima di tutto il valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui i prodotti finanziari sono detenuti, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.
Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile IVAFE è costituita dal valore nominale. In mancanza sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Si deve prestare attenzione nella compilazione del quadro RW relativamente ai conti correnti e libretti di risparmio, in quanto nella colonna del valore finale, è necessario indicare la consistenza media del conto corrente o libretto di risparmio e non il valore finale dello stesso.
Liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE - Si tenga presente che il quadro RW è deputato oltre che agli obblighi di monitoraggio anche alla liquidazione delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE. Infatti, è in tale quadro che vengono fatti gli opportuni calcoli per la loro liquidazione che, si ricorda, deve essere effettuata con le stesse scadenze delle imposte IRPEF.