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Ancora poche ore (c’è tempo fino alle ore 24 di oggi) per il versamento nei termini dell’acconto IMU e TASI 2018 per i possessori degli immobili. Chi non paga entro oggi incorrerà nelle sanzioni previste, con possibilità di ravvedersi (ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 472/1997). Ricordiamo che la scadenza prevista dall’ordinamento legislativo è il 16 giugno, ma si slitta ad oggi visto che la predetta data è caduta di sabato (il saldo slitta anch’esso di un giorno: si va al 17 dicembre, invece che al 16).
Il sistema sanzionatorio per l’omesso/insufficiente versamento dei due tributi, prevede l’applicazione: dell’1% per i primi 14 giorni di ritardo; il 15% dal 15° al 90° giorno di ritardo; il 30% dal 91° giorni di ritardo.
Sanzione quasi nulla nei primi 14 giorni – Chi dimentica la scadenza di oggi, o semplicemente non vuole versare in data odierna, potrà limitare i danni pagando nei primi 14 giorni, con applicazione della forma di ravvedimento più conveniente: il c.d. ravvedimento sprint.
Ravvedendosi entro i primi 14 giorni, infatti, la sanzione sarà pari ad allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ciascun giorno di ritardo, con un massimo di 1,4% se si arriva a versare il 14° giorno (ossia il 2 luglio).
Non bisogna dimenticare che alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo (attualmente il tasso è pari allo 0,3%).
Quindi, supponendo che con riferimento ad una seconda casa situata a Caserta (codice comune B963), il contribuente non versi entro oggi l’acconto l’IMU per euro 400 e che decide di ravvedersi il giorno 25 giugno, questi dovrà versare in questa data, oltre al tributo omesso:
Ci si ferma al ravvedimento lungo – Oltre al ravvedimento sprint, l’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, prevede altre forme di ravvedimento, ma non tutte applicabili ad IMU e TASI, poiché alcune di esse si applicano ai soli tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (mentre si sa che i due citati tributi sono gestiti dai comuni). In particolare, ad IMU e TASI, si rendono applicabile le sole forme di ravvedimento fino a quelli “lungo” e, quindi, oltre allo sprint si può applicare: il ravvedimento breve, che prevede la sanzione dell’1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione avviene dal 15° giorno al 30° giorno; il ravvedimento intermedio, con sanzione dell’1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro novanta giorni dalla data dell'omissione; e come detto, il ravvedimento lungo, con sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) se il rimedio avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Considerando che per IMU e TASI è prevista dichiarazione, la quale va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ne consegue che l’acconto 2018 sarà ravvedibile entro il 01/07/2019 (il 30/06 è domenica), mentre, il saldo, entro 1 anno dall’omesso versamento e, dunque, entro il 17 dicembre 2019.
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