19 febbraio 2018

Iperammortamento: la sostituzione del bene

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Con il consueto incontro con la stampa specializzata sulle novità contenute nella legge di Bilancio 2018, tenuto il 1 febbraio scorso, sono stati forniti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, alcuni interessanti chiarimenti anche in materia di iperammortamento e sostituzione del bene: di seguito si analizzano alcune delle risposte fornite dai tecnici delle Entrate.

La novità prevista dalla legge di Bilancio 2018 - I commi da 29 a 36, dell’art.1, della legge di Bilancio 2018, di cui alla legge 205/2018, prorogano per l’anno 2018, le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.

In particolare, il comma 29 proroga, in misura diversa e con alcune eccezioni, il cd. superammortamento, e cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di Bilancio 2017 (in termini parzialmente coincidenti).

Come illustrato dai vari dossier della Camera dei Deputati e del Senato che hanno accompagnato l’approvazione della legge di Bilancio 2018, le disposizioni previste dai commi 35 e 36, dell’art.1, della legge di Bilancio 2018, intendono evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: la norma contempla l’ipotesi che il bene agevolato realizzato a titolo oneroso sia sostituito (ad esempio per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti, pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto secondo il modello Industria 4.0, come chiarito dalla Relazione illustrativa).

In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A, alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A, alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Il comma 36, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2018, contempla anche l’ipotesi in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Le risposte ai quesiti:sostituzione del bene per i beni iperammortizzabili - E’ stato chiesto ai tecnici delle Entrate se la possibilità di sostituire il bene iperammortizzabile, prevista dalla Manovra 2018 (comma 35), è applicabile anche ai beni iperammortizzabili acquisiti nel biennio 2016-2017 e sostituiti a partire dal 2018; le Entrate hanno risposto positivamente affermando che ciò risulta espressamente dal testo del citato comma 35, che riferisce i suoi effetti anche alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017.

La sostituzione del bene: no alla penalizzazione per il primo anno - E’ stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se quando viene sostituito un bene iperammortizzabile, c'è penalizzazione nel primo anno (quello di sostituzione), dato che il dimezzamento del coefficiente dovrebbe riguardare solo l'ammortamento ordinario e non quello maggiorato, che dovrebbe procedere secondo «le residue quote del beneficio»; i tecnici delle Entrate hanno risposto che il comma 35, dell'articolo 1, della legge di Bilancio 2018, prevede che se l'investimento sostitutivo rispetta le condizioni ivi indicate alle lettere a) e b), «non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate». L'impresa, quindi, nell'anno di sostituzione non deve procedere ad alcun ricalcolo dell'agevolazione e il dimezzamento del coefficiente si applica solo sulla quota di ammortamento ordinario relativa al nuovo bene.

La revoca dell’investimento - Un altro quesito interessante posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la relazione illustrativa della legge di Bilancio 2018 la quale prevede che la sostituzione dell'investimento iperammortizzabile, non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori rispetto all'investimento sostituito; a tal fine è stato chiesto di chiarire il termine revoca.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che la relazione in questione intende precisare che la sostituzione del cespite agevolato è condizione per il mantenimento del beneficio per le residue quote. La mancata sostituzione del cespite originario, nei termini e alle condizioni richieste dalla norma, produce effetti esclusivamente sulla prosecuzione del meccanismo applicativo del beneficio, ma non comporta alcuna restituzione del beneficio relativo alla deduzione delle quote di iperammortamento legittimamente maturate prima della cessione. Al riguardo, si ricorda che la circolare n. 4/E, del 30 marzo 2017, ha precisato che, nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente (paragrafo 5.4, «Modalità di fruizione» del super ammortamento, richiamato dal paragrafo 6.4, «Modalità di fruizione» dell'iperammortamento).
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