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Come è noto, per poter godere delle cd. agevolazioni fiscali prima casa è necessario che:
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8429 del 5 aprile 2018, ha confermato che, ai fini dell’agevolazione prima casa, ciò che rileva è la classificazione catastale dell’immobile, e pertanto anche nell’ipotesi che lo stesso sia adibito a studio professionale, non potrà godere delle agevolazioni, in quanto già possessore di immobile. “ Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della "prima casa", l’art. 1, nota seconda bis, tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente "ratione temporis" alla data del rogito (nella specie, stipulato il 18 aprile 2007), condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà "di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare" senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso. Ed infatti, secondo questo indirizzo l'espressione "casa di abitazione" ha sicuramente, carattere oggettivo (come, peraltro, riconosciuto da questa Corte nella sentenza 10925/2003), con conseguente necessità di attenersi al parametro oggettivo della classificazione catastale dell'immobile, senza che assuma rilievo il concreto utilizzo dello stesso o la situazione soggettiva del contribuente- cfr. Cass.n. 25646/2015-“. Per la Corte, la norma applicabile ratione temporis condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà "di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare" senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile, e pertanto assume rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso.
Viceversa, la stessa Cassazione - Sentenza n. 23064 del 14 dicembre 2012 – aveva affermato che se la casa di proprietà è adibita a studio professionale è legittimo il riconoscimento dei “benefici prima casa” per l’acquisto di un secondo appartamento. Nel caso specifico non è stato oggetto di contestazione la circostanza affermata dalla CTR secondo cui il contribuente avrebbe in effetti provato che l’immobile già in proprietà al momento della dichiarazione “è stato ed è attualmente adibito a studio professionale” (compatibilmente con le sue caratteristiche oggettive, come comprovato dal successivo accatastamento in A/10) e quindi fosse in concreto inidoneo ad esser abitato e col conseguente diritto all’agevolazione. Il principio enunciato, quindi, ratione temporis, è stato il seguente: “Ha diritto all’agevolazione “prima casa” ex art. 16 D.L. 155/93 convertito in L. 249/93 chi, al momento dell’acquisto di un immobile, sia proprietario di un altro che sia utilizzato come studio professionale”.
E in questi giorni, con l’ordinanza n. 18098 del 10 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha riaffrontato la questione, per effetto della sentenza della CTR che ha rigettato l'impugnazione proposta dal contribuente avverso la decisione che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio c.d. prima casa, per il possesso di altro immobile nel medesimo comune, acquistato precedentemente, del quale non vi era prova circa la pretesa inidoneità all'uso abitativo. Secondo gli Ermellini, “ il giudice di appello, dopo avere rilevato che catastalmente l'immobile acquistato nell'anno 1979 rientrava nella categoria A/2 e che non era stata effettuata alcuna variazione catastale, muovendo dai principi fissati da questa Corte con la sentenza n. 2278/2016 (conf. Cass. n. 2418/2003, Cass. n. 21289/2014) ha escluso che, nel caso di specie, il contribuente avesse fornito elementi idonei a dimostrare che l'immobile dallo stesso posseduto nel comune di residenza ove era stato acquistato altro immobile usufruendo delle agevolazioni c.d. prima casa fosse concretamente inidoneo ad essere adibito ad abitazione. Tale motivazione, correlata al deficit di prova della inidoneità a costituire in concreto abitazione non è stata in alcun modo aggredita dalla parte ricorrente, la quale si è limitata ad affermare che l'immobile era stato destinato a studio professionale, in tal modo non allineandosi ai principi espressi da questa Corte e sopra ricordati, a tenore dei quali non è consentito escludere la natura di abitazione per la destinazione concretamente impartita dal proprietario ad uso diverso da quello abitativo”.
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1Cfr. R.M. n. 187/E del 7 dicembre 2000