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Il legislatore ha esplicitamente demandato ai contratti collettivi il compito di definire limiti e modalità di applicazione della disciplina dei rapporti di lavoro nel caso di attività stagionali. Con l’approssimarsi della stagione estiva, in particolare, aumentano le esigenze di flessibilità da parte delle aziende che operano nel settore turistico e dei pubblici esercizi. Anche il Decreto Dignità, stando al testo ufficiale che sta per essere pubblicato in Gazzetta, pare esentare questa particolare tipologia di contratti a termine dall’applicazione delle nuove regole stringenti e per certi versi “punitive” valide per la generalità dei rapporti a tempo determinato.
In particolare, a conferma dell’esclusione del lavoro stagionale dai limiti di durata si è espresso anche il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 15/2016, specificando che “in base alla formulazione letterale dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 appare corretto ritenere che i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano una eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Ne consegue, quindi, che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui all’art. 19, comma 1, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale”.
Quando l’attività è stagionale? - Con l’approssimarsi della stagione estiva riprende, o comunque si intensifica, l’attività lavorativa di tutte le imprese che svolgono attività stagionali, ovvero collegate a specifici periodi nel corso dei quali la domanda cresce in modo evidente.
Ciò accade frequentemente in alcuni settori, quali quello turistico, agricolo ed alimentare.
Va preliminarmente osservato che sono considerati datori di lavoro stagionali tutte le aziende che osservano, nell'anno solare, un periodo di chiusura al pubblico superiore:
a) settanta giorni continuativi;
b) centoventi giorni non continuativi;
c) per motivi contingenti, ad esempio in virtù di favorevoli condizioni di mercato, si trovino nella necessità di estendere la durata dell’attività stagionale;
d) in modo stabile, debbano svolgere una attività stagionale ma lungo un ciclo più ampio di quello tassativamente previsto dalla legge.
Estensione delle “ragioni di stagionalità” - Le cosiddette “ragioni di stagionalità” possono dunque estendersi anche ad esigenze di carattere stagionale che si manifestino in seno ad aziende ad apertura annuale, quali ad esempio:
Per gli apprendisti stagionali, il percorso formativo si realizza infatti per sommatoria, cioè cumulando le differenti prestazioni rese di stagione in stagione, anche presso diversi datori di lavoro.
N.B. - L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione collettiva applicano lavoratori qualificati.
Il lavoro “extra” - Nel settore del turismo ed in quello dei pubblici esercizi, i contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, prevedono che è possibile ricorrere all'assunzione di manodopera mirata all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (c.d. lavori "extra" e "di surroga").
N.B. La comunicazione di assunzione UNILAV deve essere inviata entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, tuttavia è data la possibilità al datore di lavoro di effettuare una comunicazione (UNIURG), pur sempre preventiva, ma che contenga i soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da integrare e completare entro i successivi tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.
Principali attività cui si applica la normativa in deroga - Attività effettivamente svolta:
Deve comunque trattarsi di servizi che, pur essendo prevedibili e programmabili in quanto resi abitualmente soprattutto in certi periodi dell’anno, devono essere non quotidiani né sempre dello stesso tipo: il legislatore ha così inteso autorizzare l’utilizzo di lavoratori giornalieri anche con riferimento a servizi programmati i quali si ripetono sistematicamente e dei quali non è richiesta la straordinarietà né l’occasionalità.
A titolo esemplificativo si può far riferimento: