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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 208 del 07-09-2018) il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 luglio 2018 recante “Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada”.
In tale decreto, riguardante le licenze speciali per le notifiche di multe stradali e atti giudiziari, si definisce, in sostanza, il regime giuridico del titolo abilitativo per l’attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.
La licenza individuale speciale – L’articolo 1, infatti, prevede la procedura di rilascio della licenza individuale speciale, che è disciplinata dalla delibera AGCOM 77/18/CONS con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della strada (art. 201 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)» e sono classificate le seguenti tipologie:
Rilascio della licenza individuale speciale - I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della licenza individuale speciale sono previsti dall'articolo 5 del Regolamento generale in materia di titoli abilitativi (di cui alla delibera n. 129/15/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'11 marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento sopra citato.
Inoltre, al comma 2 dell’articolo 2 del decreto in commento, è previsto che «la licenza speciale può essere rilasciata anche all'operatore capogruppo per il servizio di notificazione svolto in modo continuativo e stabile con il medesimo segno distintivo e con un'organizzazione unitaria di più operatori postali che siano titolari di licenza individuale rilasciata in base al Regolamento generale».
I soggetti che intendono presentare la domanda devono, inoltre, provare il possesso dei requisiti elencati nel comma 3 di detto articolo.
Obblighi – L’articolo 3 del decreto prevede gli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale di cui all'articolo 6 del Regolamento generale e di quelli in materia di personale dipendente e di qualità del servizio previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, ai quali si devono attenere i soggetti titolari di licenza individuale speciale.
«Ogni variazione delle informazioni - dispone il comma 2 dell’articolo 3 - di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, del Regolamento generale e di cui all'articolo 2, comma 6, del Disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza speciale, è comunicata al Ministero entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza».
Validità della licenza speciale – La licenza speciale, com’è previsto dall’articolo 4 del decreto, sia in ambito nazionale che regionale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.
La licenza speciale non può essere, però, ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero.
Il soggetto interessato al subentro dev’essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti previsti all’articolo 2 del decreto e deve presentare la relativa documentazione.
Diffida, sospensione e revoca della licenza – L’articolo 5 del decreto disciplina le procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza, e dispone che «qualora l'Autorità, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, accerti nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento stesso, il Ministero, previa richiesta dell'Autorità stessa, diffida il licenziatario dal violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo che un'ulteriore violazione integrerà i presupposti della sospensione e della revoca».
Le violazioni degli obblighi suddetti, comportano la sospensione o la revoca della licenza, ove risultino accertate con provvedimento sanzionatorio dell'Autorità o con atto di contestazione qualora il destinatario si sia avvalso dell'istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).
Al comma 3 dell’articolo 5, sono previsti i casi in cui, il Ministero, su proposta dell'Autorità, dispone: la sospensione della licenza fino a novanta giorni; la revoca della licenza in determinati casi descritti in detto comma.
Inoltre, il Ministero, previa proposta dell'Autorità, avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il termine per l'adozione del procedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
Decadenza dalla licenza speciale – All’articolo 6 del decreto, è previsto che, il Ministero, su proposta dell'Autorità, dispone la decadenza dalla licenza speciale quando venga meno uno dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento.
La decadenza dalla licenza speciale è disposta dal Ministero nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, del Regolamento.
La decadenza è disposta dal Ministero nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente articolo 4, comma 1.
Il termine per l'adozione del procedimento di decadenza è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
Infine, il comma 5 dell’articolo 6 del decreto, prevede che, nel caso di decadenza dalla licenza, i contributi versati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 261/1999, rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
Contributi – L’ultimo articolo del decreto, il 7, dispone che «il titolare di licenza speciale è tenuto, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 261/1999, al pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero per l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale ed a quello annuale per l'attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti».