Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il calo di fatturato, di per sé, non prova il danno da mancata consegna dei macchinari oggetto di un contratto di affitto di ramo d’azienda. La diminuzione dei ricavi, infatti, può essere riconducibile a plurimi fattori, e perciò la Società interessata deve riuscire a dimostrare l’esistenza di un nesso causale diretto e immediato tra il risultato negativo di gestione e la mancata disponibilità dei beni strumentali.
A fornire questa indicazione è l’Ordinanza n. 25160/2018 della Corte di Cassazione (Sez. 3 civ.).
Il caso. In estrema sintesi, una Società in liquidazione ha avanzato domanda di risarcimento del danno patito, a suo dire, per la mancata consegna dei macchinari industriali compresi in una cessione di ramo d'azienda.
La domanda è stata respinta sia in primo grado sia in appello, sul rilievo dell’assenza di elementi decisivi «ai fini della prova dell'esistenza del danno e della sua derivazione dalla mancata consegna dei macchinari». La Società si è quindi rivolta alla Suprema Corte, ma senza miglior fortuna.
In particolare, è stato chiarito (vedi Cass. Lav. n. 9374/2006, nonché Cass. Sez. 3, n. 21619/2007) che «in materia contrattuale i danni da risarcire devono essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento riscontrato, ai sensi dell'articolo 1223 codice civile. Nel considerare il risarcimento del danno, il rapporto tra comportamento ed evento e tra questo e il danno muta a seconda che il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto, e devono conseguentemente distinguersi il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento, affinché possa configurarsi a monte una responsabilità, in termini di causalità materiale, e il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze dannose, in termini di causalità giuridica, e ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità. Pertanto la limitazione del rapporto causale tra inadempimento e danno alle sole conseguenze immediate e dirette è fondata sulla necessità di contenere l'estensione temporale e spaziale degli effetti e degli eventi illeciti ed è orientata a escludere, dalla connessione giuridicamente rilevante, ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata».
Pertanto, nella fattispecie in esame, secondo gli Ermellini, la prova dell’effettiva consistenza del danno da risarcire richiede un giudizio di adeguatezza della causa a generare il danno lamentato «che, se riferita all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di consegna di beni, deve direttamente collegarsi alla perdita della loro specifica utilità».
Si deve, quindi, ritenere che: