La legge 27 dicembre 2017, n.205, pubblicata sulla G.U. n. 302, del 29 dicembre 2017, S.O. n.62/L, meglio conosciuta come la legge di Bilancio 2018, proroga le detrazioni per il risparmio energetico e introduce la novità del bonus verde.
La proroga delle spese per il risparmio energetico: novità
L’art.1, comma 3, della legge di Bilancio 2018, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione la detrazione è ridotta al 50 per cento delle spese.
E’ previsto, inoltre, un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Le spese per tali interventi devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento.
Anche per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili la detrazione è ridotta al 50 per cento.
E’ previsto, inoltre, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile; tale possibilità è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.
Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione maggiorata dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Anche gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono, inoltre, ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Il bonus verde
La legge di Bilancio 2018, all’art. 1, dal comma 12 al comma 15, limitatamente all’anno 2018, introduce una nuova detrazione IRPEF per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere.
Per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
- a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione in commento spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In attesa di chiarimenti da parte dei tecnici delle Entrate si ritiene che il bonus verde dovrebbe spettare per i privati e per i condomini che “sostengono spese per: la sistemazione del verde (giardini, terrazzi, balconi anche condominiali); il recupero del verde di giardini di interesse storico; la fornitura di piante o arbusti; la riqualificazione di prati; i lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e piccoli prati”.
La nuova disposizione, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, subordina la fruibilità delle detrazioni alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, trattasi dei bonifici speciali, cd. bonifici parlanti.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.