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La cedolare secca, istituita con il Decreto Legislativo n.23/2011, consente al proprietario dell’immobile locato di optare, in alternativa alla tassazione progressiva dell’IRPEF, l’applicazione di un tributo ad aliquota fissa (imposta sostitutiva).
L’imposta sostitutiva permette alle parti di non corrispondere né l’imposta di registro sui canoni di locazione, né l’imposta di bollo.
In sostanza, la cedolare secca, è un imposta opzionale, in quanto non è obbligatoria, rappresenta, pertanto, un regime alternativo a quello ordinario, con la conseguenza che, il contribuente che ne vuole fruire, ha l’onere di esprimere la propria volontà all’Amministrazione Finanziaria.
Si osserva altresì, che, la cedolare secca, si applica ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze.
È applicabile ai contratti di locazione aventi ad oggetto fabbricati delle categorie catastali da A/1 a A/11, con l’esclusione della categoria catastale A/10.
I soggetti che possono optare per l’applicazione della cedolare secca, sono: le persone fisiche, titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento sull’immobile, che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Al contrario, la cedolare secca non è applicabile quando:
Le novità apportate con la Legge di Bilancio 2018 - La Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all’articolo 1, comma 16, proroga di ulteriori due anni, (2018-2019), la cedolare secca al 10 per cento per i contratti a canone concordato.
In sostanza, il comma 16 della citata legge, modifica il comma 1, dell’articolo 9, della Legge n.47/2014 al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10 per cento per i contratti: