13 gennaio 2018

Manovra 2018: prorogati i termini per la cedolare secca al 10%

Autore: PAOLA SABATINO

La cedolare secca, istituita con il Decreto Legislativo n.23/2011, consente al proprietario dell’immobile locato di optare, in alternativa alla tassazione progressiva dell’IRPEF, l’applicazione di un tributo ad aliquota fissa (imposta sostitutiva).

L’imposta sostitutiva permette alle parti di non corrispondere né l’imposta di registro sui canoni di locazione, né l’imposta di bollo.
In sostanza, la cedolare secca, è un imposta opzionale, in quanto non è obbligatoria, rappresenta, pertanto, un regime alternativo a quello ordinario, con la conseguenza che, il contribuente che ne vuole fruire, ha l’onere di esprimere la propria volontà all’Amministrazione Finanziaria.

Si osserva altresì, che, la cedolare secca, si applica ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze.

È applicabile ai contratti di locazione aventi ad oggetto fabbricati delle categorie catastali da A/1 a A/11, con l’esclusione della categoria catastale A/10.

I soggetti che possono optare per l’applicazione della cedolare secca, sono: le persone fisiche, titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento sull’immobile, che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Al contrario, la cedolare secca non è applicabile quando:

  • il locatore è una società di persone, ente commerciale o non commerciale, imprenditore o lavoratore autonomo ;
  • l’immobile è situato all’estero;
  • l’immobile è concesso in sublocazione;
  • l’immobile è accatastato come abitativo, ma locato per uso ufficio o promiscuo;
  • il conduttore agisce nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Preme ricordare che l’opzione della cedolare secca riguarda l’intero periodo di durata del contratto, salvo revoca, in ciascuna annualità successiva da effettuarsi entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e, pertanto, si dovrà versare l’imposta di registro dovuta.

Le novità apportate con la Legge di Bilancio 2018 - La Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all’articolo 1, comma 16, proroga di ulteriori due anni, (2018-2019), la cedolare secca al 10 per cento per i contratti a canone concordato.

In sostanza, il comma 16 della citata legge, modifica il comma 1, dell’articolo 9, della Legge n.47/2014 al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10 per cento per i contratti:

  • a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani e nei comuni confinanti, negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE ( Comitato interministeriale per la programmazione economica);
  • relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
  • di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

La riduzione vigente era riconosciuta in via transitoria per il periodo 2014-2017, dal 2018 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sarebbe tornata al 15 per cento.
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