10 luglio 2018

Medici. Niente Irap le sostituzioni

Autore: Paola Mauro
Non è assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il medico dell’ASL che opera in uno Studio nella cui locazione è compreso anche il servizio di segreteria, che non utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio della professione e che corrisponde compensi a colleghi riferibili alle sostituzioni durante le assenze per malattia.

È quanto emerge dalla lettura della Sentenza n. 1321/19/18 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Il contribuente, esercente attività di medico pediatra, ha presentato istanze di rimborso per l'IRAP versata nelle annualità 2008 e 2009, deducendo di essere convenzionato con il SSN e di essere privo di autonoma organizzazione.

L'Ufficio fiscale ha denegato tacitamente il rimborso, facendo riferimento all'ingente utilizzo di lavoro altrui, desumibile dall’entità dei compensi corrisposti ad altri medici e dalla disponibilità di una segretaria nel proprio Studio.

Ebbene, CTP e CTR hanno condiviso l’impugnativa del contribuente, disponendo la restituzione delle somme versate a titolo di IRAP.

In particolare, la Commissione regionale ha rigettato l’appello principale proposto dall’Ufficio finanziario, mentre ha accolto quello incidentale del contribuente, incentrato sulla regolazione delle spese di lite, compensate dai primi giudici nonostante l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Nella propria decisione la CTR richiama le numerose sentenze della Cassazione (ad es. Cass. civ. n. 1890/2014, n. 6940/2014, n. 958/2014 e Cass. civ. n. 8921/2014), secondo cui non sussiste «l'obbligo di versare l'Irap in capo ai medici che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale anche in presenza di lavoratori dipendenti o assimilati, sia perché tali medici sono tenuti ad una efficienza e continuità del servizio anche nell'interesse della sanità pubblica (e in questo un dipendente con funzioni esecutive e impiegato solo part-time non accresce di certo la capacità produttiva del contribuente, ma è esclusivamente fattore di comodità per il medico e i suoi clienti), sia perché la capacità di reddito del professionista in questione è predeterminata dalla convenzione sottoscritta con il SSN, per cui qualsiasi forma di organizzazione strutturata non potrebbe generare comunque reddito aggiuntivo rispetto al numero massimo di utenti prefissato».

Inoltre nel caso di specie si deve considerare che il contribuente «esercita la propria attività in uno studio condotto in locazione e di proprietà di una società che offre anche il servizio di segreteria (e quindi non ha dipendenti diretti); le spese di ammortamento di beni strumentali appaiono del tutto compatibili con le esigenze di dotazione minima e indispensabile necessaria allo svolgimento della attività; risulta ampiamente documentato che la corresponsione di emolumenti a terzi sia stata determinata dalla esigenza di essere sostituito per dedicarsi alle cure necessarie per la patologia che lo ha colpito negli anni di interesse. Non sussiste pertanto il presupposto dell'autonoma organizzazione, per come sopra ricostruito, indispensabile per l'applicazione dell'Irap».

L'Ufficio è stato condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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