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Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori dei modelli INTRASTAT, si fa presente che le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione di tali modelli e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.
In base a quanto prevede l’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997, l’omessa presentazione degli elenchi è punita con una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi.
La sanzione appena citata viene ridotta alla metà – ovvero da 250 euro a 500 euro – qualora il contribuente provveda all’invio del modello entro i 30 giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici abilitati a ricevere l’elenco o incaricati del suo controllo.
Sempre in base all’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997 la incompleta, inesatta o irregolare compilazione del modello INTRASTAT è punita con la sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi.
Violazioni statistiche - Per quanto riguarda le violazioni sui dati statistici, si deve far riferimento alle sanzioni di cui all’art. 34, comma 5 del D.L. n. 41 del 1995, rilevate dall’ISTAT.
Detto articolo è stato sostituito dal D.Lgs. n. 175 del 2014 e, nella nuova versione, prevede che sono passibili di sanzione imprese soggette al Programma statistico nazionale, individuate in un elenco pubblicato periodicamente dall'ISTAT, che abbiano realizzato acquisti o cessioni per un importo pari o superiore a 750.000 euro.
Le sanzioni vengono applicate una volta per ogni modello inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di operazioni mancanti o inesatte.
In base a quanto dispone l’art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:
La sanzione dovrà essere pagata tramite F24 con il codice tributo generale “8911”.
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