22 gennaio 2018

Modifiche al regime di tassazione degli utili black list

Autore: PAOLA SABATINO
L’articolo 1, commi da 1007 a 1009, della Legge di Bilancio 2018, modifica il regime di tassazione dei dividendi provenienti da soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato, alleggerendo il relativo carico impositivo.

Con riguardo a tutti i soggetti percettori di dividendi, provenienti da società residenti in stati a regime fiscale privilegiato, la Legge n. 205/2017 stabilisce che, non si considerano provenienti da società black list gli utili percepiti dal 2015 e maturati in periodi di imposta precedenti al 31/12/2014, nei quali la controllata estera risultava residente in uno stato white list, ancorché al momento della distribuzione dei dividendi, per effetto dei nuovi criteri di determinazione dei territori a fiscalità privilegiata previsti dal TUIR, la società risultava residente in un paese a fiscalità privilegiata.

Pertanto, non assume rilevanza il momento di percezione, ma il periodo di maturazione del dividendo, per qualificare la natura della partecipazione e la relativa tassazione.

Le novità apportate con la Legge n.205/2017 - La legge di Bilancio 2018, ha apportato ulteriori modifiche al regime in commento.
In sostanza, il nuovo comma 1007, prevede che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, e, quindi, non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativa alle società controllate estere.

Inoltre, la citata legge, prevede che, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi di imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 167, comma 4 del TUIR, il quale stabilisce che, i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Il comma 1008, chiarisce che, gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Infine, con riguardo agli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, l’articolo 1009, della Legge di Bilancio 2018, prevede che, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto, esclusi dalla formazione dei redditi della società o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che, sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento.

Infine, con riguardo agli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, l’articolo 1009, della Legge di Bilancio 2018, prevede che, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto, esclusi dalla formazione dei redditi della società o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che, sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento.

Al soggetto controllante, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili è riconosciuto un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
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