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Dal primo gennaio la normativa della L.68/99 cambia e obbliga i datori di lavoro ad effettuare l’assunzione di un disabile entro 60 gg dal raggiungimento dei 15 dipendenti computabili ai fini del collocamento obbligatorio. È possibile colmare la carenza anche attraverso l’attivazione di un tirocinio o occorre obbligatoriamente instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore disabile?
A decorrere dal primo gennaio 2018, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, rinviato di un anno dal Decreto milleproroghe, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, sono tenuti a collocare, entro 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo, un lavoratore disabile.
Fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo di collocamento del disabile scattava in caso di assunzione del sedicesimo lavoratore, in quel caso il datore di lavoro era tenuto ad assumere un soggetto disabile entro dodici mesi dalla nuova assunzione.
A partire dal primo gennaio 2018, l’obbligo di assunzione del disabile scatta dal giorno successivo al raggiungimento della soglia dimensionale di 15 dipendenti e il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo per adempiere alla nuova assunzione.
Le attuali soglie dimensionali sono:
La convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999, n.68, redatta tra l’azienda e il servizio del lavoro, allo scopo di introdurre in azienda un soggetto disabile per il tramite di un tirocinio, deve essere approvato con Delibera dalla Commissione provinciale per le politiche del lavoro. I tirocini formativi e di orientamento, sono materia di competenza delle Regioni, per tanto si applicano le relative discipline regionali, tenendo conto delle linee guida intervenute con l’accordo, in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome, del 25 maggio 2017. Le linee guida del 2017, ribadiscono la possibilità di attivare tirocini in favore di soggetti disabili e ne stabiliscono una durata massima di 24 mesi. Le Regioni e le province autonome, in accordo con lo Stato, si sono rese disponibili a recepirle ed adeguare la loro regolamentazione in materia.
Il regime sanzionatorio - Il D.Lgs. 185 del 24 settembre 2016, entrato in vigore l’8 ottobre del 2016, ha inasprito le sanzioni in caso di mancato rispetto della disciplina sul collocamento dei disabili.
Il datore di lavoro che, in presenza degli obblighi di assunzione del disabile, posta la verifica delle quote dimensionali, non assolva alla sua introduzione in azienda, è sottoposta ad una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro per ogni giornata lavorativa e per ogni lavoratore disabile non assunto.
Le forme possibili per introdurre in azienda un soggetto disabile e colmare la carenza, raggiunti i nuovi limiti dimensionali sono:
il Ministero del lavoro, ha chiarito con una FAQ pubblicata sul sito “cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) che, l’obbligo di inviare il prospetto informativo disabili relativo all’anno 2017, entro il 28 febbraio2018, non scatta per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, salvo i casi in cui siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale, che abbiano riflessi sull’obbligo di assunzione del disabile o sulla quota di riserva, resta invariato l’obbligo di assunzione per il datore di lavoro.