19 ottobre 2018

Opzione Irap entro il 31 ottobre

Autore: Devis Nucibella
Entro il 31 ottobre le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare hanno la possibilità di optare per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2018 – 2020 mediante comunicazione nella dichiarazione Irap 2018.
L’art. 1, commi 50, 51 e 52, Legge n. 244/2007 ha, come noto, riscritto le regole di determinazione della base imponibile IRAP, distinguendo le modalità di determinazione dell’imposta a seconda che il soggetto passivo sia:
  • una società di capitali/ente commerciale (trova applicazione il metodo da bilancio, ex art. 5) oppure
  • un’impresa individuale/società di persone (trova applicazione il metodo fiscale, ex art. 5-bis).

Tuttavia, il comma 2, art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014,
prevede che:
  • le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES (ovvero secondo i valori di bilancio);
  • l’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo “da bilancio” (nonché la revoca dell’opzione precedentemente espressa) va esercitata direttamente nella dichiarazione IRAP (quadro IS) presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

In particolare l’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo i valori di bilancio può essere esercitata dalle:
  • persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’art. 55, TUIR;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, TUIR; in regime di contabilità ordinaria.

Con Circolare n. 60/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rileva il fatto che la contabilità ordinaria sia tenuta per scelta o per obbligo.
Per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata il metodo fiscale resta, invece, l’unica modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRAP.
Gli enti non commerciali non sono interessati all’opzione, infatti, qualora esercitino anche attività commerciali, la base imponibile IRAP relativa a queste è determinata secondo le disposizioni dell’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, ovvero secondo le regole delle società di capitali, fatte salve ipotesi di determinazione forfetaria.

Come sopraesposto l’opzione dovrà essere esercitata direttamente in sede di presentazione della dichiarazione IRAP 2018 (quadro IS, rigo IS35). La compilazione di tale rigo permette, con la barratura dell’apposita casella:
  • “opzione” di optare per il metodo “da bilancio”;
  • “revoca” di revocare l’opzione precedentemente esercitata.

Di conseguenza le ditte individuali/società di persone in contabilità ordinaria che intendono esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2018 – 2020 o revocare l’opzione esercitata per il triennio 2015 – 2017, con applicazione del metodo fiscale per il triennio 2018 – 2020, sono tenute ad esercitare l’opzione direttamente nel Mod. IRAP 2018.

Tale modalità di comunicazione (direttamente in dichiarazione dei redditi) implica quindi che il termine entro cui è possibile effettuare l’opzione è il 31 ottobre (sempre per i soggetti “solari”).
Qualora una società di persone che applica il regime ex art. 5-bis si trasformi in una società di capitali non è richiesto alcun adempimento ai fini dell’opzione IRAP, posto che quest’ultima può applicare esclusivamente il metodo di determinazione della base imponibile a valori di bilancio.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’opzione per la determinazione della base imponibile con il metodo “da bilancio”, la remissione in bonis va effettuata “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.
Considerato che l’opzione va comunicata nell’ambito della dichiarazione IRAP, la “prima dichiarazione utile” si ritiene sia rappresentata dal Mod. IRAP dell’annualità successiva: ad esempio, quindi, l’omessa opzione nel Mod. IRAP 2018 dovrebbe essere regolarizzabile entro il 30 settembre 2019, ossia entro il termine di presentazione del Mod. IRAP 2019.
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