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La notifica dell'appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C,) in epoca precedente all’avvio - presso la Commissione adita - del Processo Tributario Telematico non è inesistente, in quanto effettuata in forma legislativamente prevista dall'art. 16-bis del D.lgs. 546/1992 e idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario.
Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 5082/01/18 pubblicata in data 5/12/2018).
Nel caso di specie, la contribuente ha impugnato intimazioni di pagamento collegate a sei cartelle esattoriali rispetto alle quali ha eccepito l’omessa notifica. L’adita di C.T.P. di Milano ha accolto il ricorso ritenendo non assolto l’onere della prova gravante su Equitalia. Pertanto l’Ente riscossore ha proposto appello, notificandolo a mezzo PEC.
Ebbene, poiché l’appello di Equitalia è stato notificato mediante PEC in data 16.1.2017, la contribuente ha eccepito l’inammissibilità dell’atto, atteso che nella Regione Lombardia il processo tributario telematico, in forza del Decreto MEF 15.12.2016, è entrato in vigore il 15.4.2017.
L’appellante Equitalia ha replicato con memoria illustrativa sostenendo che la notifica non è inesistente ma nulla e ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.).
Ad analoga conclusione è giunta la C.T.R. meneghina.
Il Collegio regionale ha così motivato: “La notifica dell'appello, effettuata ai difensori della parte privata, i quali essendo avvocati ed appartenendo ad un ordine professionale devono obbligatoriamente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata sin dal novembre 2009, non può considerarsi inesistente. Infatti con la riforma del contenzioso tributario attuata col D.lgs. 156/2015 si è previsto all'art. 16-bis comma del novellato D.lgs. 546/92 che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e dai successivi documenti di attuazione”. Il primo decreto di attuazione, e cioè il D.M. 4 agosto 2015, ha previsto le regole tecniche che le parti debbono rispettare per avviare i procedimenti con modalità telematica, procedimenti da attuarsi in via sperimentale per le sole Commissioni della Toscana e dell'Umbria. I successivi decreti (30.6.16 e 15.12.2016) hanno fissato le diverse date per l'avvio del PTT, al 15 aprile 2017 quanto alla Lombardia. Ciò non significa tuttavia che una notifica effettuata a mezzo pec prima di tale data possa essere considerata inesistente, una volta che il predetto decreto 4.8.2015 ha fissato (art. 10) gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati ed il soggetto notificante li ha rispettati e ciò in quanto la notifica è stata effettuata in una forma legislativamente prevista ed atta ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario. La difesa dell'appellata non ha dedotto alcun vizio sostanziale della notifica, che ha pacificamente raggiunto il suo scopo, e la nullità della quale essa era affetta, non essendo ancora vigente il processo telematico in Lombardia, è stata sanata dalla costituzione in giudizio della sig.ra (omissis). La giurisprudenza della S.C. da questa citata si riferisce ad ipotesi di notifiche a mezzo PEC effettuate quando ancora non vi era alcun modello legale di notifica, introdotto invece per il processo tributario del ricordato D.M. 4.8.2015. È del resto noto principio consolidato della Giurisprudenza di legittimità che la notifica di un atto è inesistente "nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità " (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 20.7.2016 n. 14917). La Corte di Cassazione ha anche affermato che “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014). E ancora: “Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverossia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014)" Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18.4.2016, n. 7665 e Cass. 1.8.2017 n. 20625. E nessun pregiudizio nel caso in esame ha sofferto la difesa dell'appellata.”
Dichiarata, alla luce di quanto sopra, l’ammissibilità dell’appello, la C.T.R. lo ha accolto in parte, perché Equitalia ha fornito nel giudizio di secondo grado la prova documentale dell’avvenuta notifica di alcune delle cartelle esattoriali impugnate (prova che era invece mancata in primo grado). La Commissione regionale ha sostenuto che l'art. 58 c. 2 del D.lgs. 546/92 specificamente deroga al diritto comune e consente la produzione di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, perché il processo tributario è tipicamente fondato su elementi documentali, con esclusione della prova testimoniale e del giuramento.
La notifica dell'appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C,) in epoca precedente all’avvio - presso la Commissione adita - del Processo Tributario Telematico non è inesistente, in quanto effettuata in forma legislativamente prevista dall'art. 16-bis del D.lgs. 546/1992 e idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario.
Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 5082/01/18 pubblicata in data 5/12/2018).
Nel caso di specie, la contribuente ha impugnato intimazioni di pagamento collegate a sei cartelle esattoriali rispetto alle quali ha eccepito l’omessa notifica. L’adita di C.T.P. di Milano ha accolto il ricorso ritenendo non assolto l’onere della prova gravante su Equitalia. Pertanto l’Ente riscossore ha proposto appello, notificandolo a mezzo PEC.
Ebbene, poiché l’appello di Equitalia è stato notificato mediante PEC in data 16.1.2017, la contribuente ha eccepito l’inammissibilità dell’atto, atteso che nella Regione Lombardia il processo tributario telematico, in forza del Decreto MEF 15.12.2016, è entrato in vigore il 15.4.2017.
L’appellante Equitalia ha replicato con memoria illustrativa sostenendo che la notifica non è inesistente ma nulla e ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.).
Ad analoga conclusione è giunta la C.T.R. meneghina.
Il Collegio regionale ha così motivato: “La notifica dell'appello, effettuata ai difensori della parte privata, i quali essendo avvocati ed appartenendo ad un ordine professionale devono obbligatoriamente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata sin dal novembre 2009, non può considerarsi inesistente. Infatti con la riforma del contenzioso tributario attuata col D.lgs. 156/2015 si è previsto all'art. 16-bis comma del novellato D.lgs. 546/92 che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e dai successivi documenti di attuazione”. Il primo decreto di attuazione, e cioè il D.M. 4 agosto 2015, ha previsto le regole tecniche che le parti debbono rispettare per avviare i procedimenti con modalità telematica, procedimenti da attuarsi in via sperimentale per le sole Commissioni della Toscana e dell'Umbria. I successivi decreti (30.6.16 e 15.12.2016) hanno fissato le diverse date per l'avvio del PTT, al 15 aprile 2017 quanto alla Lombardia. Ciò non significa tuttavia che una notifica effettuata a mezzo pec prima di tale data possa essere considerata inesistente, una volta che il predetto decreto 4.8.2015 ha fissato (art. 10) gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati ed il soggetto notificante li ha rispettati e ciò in quanto la notifica è stata effettuata in una forma legislativamente prevista ed atta ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario. La difesa dell'appellata non ha dedotto alcun vizio sostanziale della notifica, che ha pacificamente raggiunto il suo scopo, e la nullità della quale essa era affetta, non essendo ancora vigente il processo telematico in Lombardia, è stata sanata dalla costituzione in giudizio della sig.ra (omissis). La giurisprudenza della S.C. da questa citata si riferisce ad ipotesi di notifiche a mezzo PEC effettuate quando ancora non vi era alcun modello legale di notifica, introdotto invece per il processo tributario del ricordato D.M. 4.8.2015. È del resto noto principio consolidato della Giurisprudenza di legittimità che la notifica di un atto è inesistente "nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità " (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 20.7.2016 n. 14917). La Corte di Cassazione ha anche affermato che “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014). E ancora: “Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverossia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014)" Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18.4.2016, n. 7665 e Cass. 1.8.2017 n. 20625. E nessun pregiudizio nel caso in esame ha sofferto la difesa dell'appellata.”
Dichiarata, alla luce di quanto sopra, l’ammissibilità dell’appello, la C.T.R. lo ha accolto in parte, perché Equitalia ha fornito nel giudizio di secondo grado la prova documentale dell’avvenuta notifica di alcune delle cartelle esattoriali impugnate (prova che era invece mancata in primo grado). La Commissione regionale ha sostenuto che l'art. 58 c. 2 del D.lgs. 546/92 specificamente deroga al diritto comune e consente la produzione di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, perché il processo tributario è tipicamente fondato su elementi documentali, con esclusione della prova testimoniale e del giuramento.