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Quando i locali destinati all’attività commerciale sono “collegati” all’abitazione del contribuente, non è motivo di nullità dell’avviso di accertamento il fatto che l’accesso sia avvenuto in base a un provvedimento autorizzatorio che non fa menzione di gravi indizi di violazioni tributarie.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 7723/2018 emessa dalla Sesta Sezione Civile – T della Corte di cassazione.
Una ristoratrice è divenuta destinataria di un avviso di accertamento per IVA e II.DD. 2008 basato sui dati raccolti dalla Guardia di finanza nel corso di un accesso.
La contribuente ha eccepito la nullità dell’atto impositivo per carenza motivazionale dell’autorizzazione rilasciata dal P.M.:
Ebbene, nel caso che ci occupa, la CTR della Sicilia ha annullato l’atto impositivo rivolto alla ristoratrice avendo escluso il carattere "promiscuo" dei locali visitati dalla Guardia di Finanza.
Dal che il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate che è stato accolto.
I Massimi giudici hanno osservato che: «In tema di accertamento dell'IVA, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'accesso degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. Tale ultima destinazione ricorre non soltanto nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi» (tra le altre, Cass. civ. Sez. VI - 5, ord. n. 28068 del 16/12/2013).
La CTR, quindi, ha applicato male la legge, perché ha trascurato di considerare quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate:
Alla luce di questi rilievi la parola è tornata al Giudice di appello.