Tutto ebbe inizio tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, quando i principali operatori della telefonia decisero di modificare la cadenza delle bollette, passando dalla modalità mensile a quella settimanale, e, dunque, di inviarle ogni 28 giorni anziché ogni 30.
La prima conseguenza fu la “tredicesima mensilità” (intesa, evidentemente, tutt’altro che come misura premiale), cioè l’incremento delle bollette da 12 a 13; l’altra – connessa alla prima – l’aggravio delle tariffe di circa l’8,6%.
Non si tratta, ovviamente, di una storia inventata, ma di quanto realmente accaduto a danno di indignatissimi utenti che, da allora, sostenuti dalle associazioni di consumatori, hanno mosso una vera e propria crociata finalizzata alla revisione della decisione e - perché no - alla trattazione dei possibili rimborsi.
La sofferta bagarre ha segnato il suo primo punto di vittoria lo scorso novembre, allorché la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento che prevedeva la fatturazione su base mensile o di multipli del mese per imprese telefoniche, reti televisive e servizi di comunicazioni elettroniche.
Da lì alla legge di conversione del decreto fiscale (L.172/2017 che ha convertito, con modifiche, il D,L. 148/2017) il passo è stato breve: il ritorno alla fatturazione mensile è stato definitivamente approvato, ed alle compagnie è stato assegnato un termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della detta legge per adeguarsi.
Da quel termine in poi – e, dunque, dal 4 aprile prossimo - saranno perciò possibili solo fatturazioni mensili, ad esclusione, come chiarisce il testo, dei servizi “promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o multipli del mese”.
Ciò significa che, se, da un lato, fino a quel termine le compagnie potrebbero continuare ad ignorare il divieto ed emettere ancora bollette a 28 giorni, dall’altro, il mancato adeguamento (successivo ad aprile) alla nuova previsione comporterà a carico delle stesse il pagamento di un rimborso forfettario di 50 euro per ciascun utente, più 1 euro per ogni giorno che passa a partire dal termine di rimborso deciso dall’Agcom, l‘Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Quest’ultima, dal canto suo, con la delibera n.498/2107 ha sanzionato la Società Vodafone (ma il provvedimento potrebbe essere parimenti applicabile a tutti gli altri operatori - TIM, Wind, Tre e Fastweb – che si trovino nello stesso difetto) per non aver adottato una cadenza di rinnovo delle offerte di telefonia fissa e delle offerte convergenti fisso-mobile e di fatturazione su base mensile o suoi multipli, così come disposta con precedente sua stessa delibera n. 121/17/CONS, che, a far data dal 23 giugno 2017, aveva conseguentemente pure previsto che i consumatori non dovessero subire alcun pregiudizio derivante dalla diversa determinazione adottata su base quadrisettimanale.
Nell’indicata delibera n. 498 si legge, dunque, che “Gli operatori sono tenuti a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadri-settimanale e ciclo di fatturazione mensile”.
Ritenendo inoltre sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 58.000,00 ad euro 1.160.000,00 ai sensi dell’articolo 98 comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, ne ha disposto l’applicazione della misura maggiore.
Secondo i calcoli effettuati dal SosTariffe.it - il sito indipendente per il confronto di tariffe ADSL, energia, gas, assicurazioni, telefonia mobile, internet mobile, TV e prestiti – il rimborso deciso dall’Authority, ammonterà orientativamente a 19 euro una tantum per ogni cliente, per il periodo tra giugno 2017 e aprile 2018 (scadenza massima entro la quale i provider dovrebbero adeguarsi a questa normativa).
La stima ha riguardato le offerte attivabili nel 2017 ed il rimborso è stato calcolato tenendo conto solo dei nuovi utenti, che hanno sottoscritto un nuovo contratto per la linea fissa con Internet nello stesso anno.
Sempre secondo SosTariffe.it, con la fatturazione a 28 giorni ogni utente ha pagato in media un sovrapprezzo di 2,09 euro al mese, circa 26,45 euro in un anno, pari a un introito di oltre 1.640.000 euro.
Va chiarito che quanto appena indicato – in particolare l’estensione del provvedimento dell’AgCom a tutte le altre compagnie telefoniche – è uno scenario meramente eventuale, poiché bisognerà attendere il responso del Tar al quale le compagnie stesse, in vista della scadenza del prossimo mese di aprile, hanno presentato un ricorso proprio per scongiurare la possibilità di dover stornare cifre significative agli utenti.
Se, viceversa, il rimborso fosse riconosciuto, si tratterebbe dell’ultima e più significativa vittoria.