Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
A decorrere dall’anno d’imposta 2016 (Modello Redditi PF/2017) il legislatore ha reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a:
Si tenga, inoltre presente che spetta solo ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
Il rigo RC4 – Particolare attenzione, dunque, va data alla compilazione del rigo RC4 del Modello Redditi PF/2018 (anno d’imposta 2017) il quale deve essere compilato, appunto, dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.
Come dicono anche le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo, la compilazione del predetto rigo è “obbligatoria” in quanto tale informazione consentirà la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo RC14. Ciò in quanto, le somme soggette ad imposta sostitutiva del 10% non concorreranno alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef del contribuente.
Le tre ipotesi di compilazione - Ad ogni modo, al riguardo occorre dire che potrebbero verificarsi tre ipotesi in cui si presenta l’obbligo di compilare il rigo in commento, ossia:
Nell’ipotesi di cui al punto a) il contribuente compila il rigo RC4 in modo tale da far concorrere alla formazione del reddito complessivo i compensi in commento considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto. Nell’ipotesi di cui al punto b) il contribuente compila il rigo RC4 in modo da far si che non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10%.
Non si compilerà il rigo RC4 se non si rientra in nessuno dei casi elencati ai predetti 3 punti. Strumento fondamentale ai fini della verifica dell’obbligo di compilare il rigo è certamente la CU/2018: il rigo andrà compilato se nella CU/2018 risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579 (se nella Certificazione Unica 2018 risultano compilati anche i punti da 581 a 589 occorre compilare un secondo rigo RC4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro RC).
Qualora dovesse venir fuori un imposta sostitutiva a debito (colonna 12 rigo RC4 valorizzata) questa dovrà essere versata con le stesse modalità (modello F24) e negli stessi termini previsti per il versamento del saldo IRPEF. Il codice tributo da utilizzare è “1816” (anno di riferimento “2017”).