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Il comma 910 (e successivi) della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), come si sa, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio di quest’anno, l’obbligo di pagare gli stipendi ai dipendenti e collaboratori con strumenti di pagamento tracciabili (divieto di contanti). Sul punto l’ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto a fornire chiarimenti sia in merito agli strumenti di pagamento ammessi sia rispetto all’aspetto sanzionatorio, senza tralasciare l’ambito applicativo della disposizione.
Le eccezioni - L’obbligo è escluso per le sole pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001. E’ altresì escluso per i rapporti di lavoro di cui alla legge n. 339/1958 e per quelli riguardanti colf e badanti. Inoltre sono da escludersi tutti quei rapporti di lavoro non qualificati come subordinati o di collaborazione (tirocini formativi, stage, borse di studio, ecc.).
Un dubbio che potrebbe sorgere è, ad esempio, se l’obbligo riguardi anche i rapporti di lavoro instaurati con le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dotate o meno di partita IVA. Nessuna disposizione normativa o documento di prassi esclude dall’obbligo in esame le predette associazioni e qualsiasi altro ente no profit. Anche tali enti, dunque, sono tenuti ad attenersi alle nuove disposizioni normative ed ai chiarimenti forniti sul tema dall’ispettorato nazionale del lavoro.
Ambito applicativo – Fermo restando le eccezioni indicate in precedenza, l’obbligo riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato (o contratti a termine); i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; i contratti di lavoro intermittente (accessorio o a chiamata); i contratti di lavoro con soci di cooperative e qualsiasi altra forma di contratto di lavoro subordinato.
Ad ogni modo, come precisato dall’INL nella Nota del 10 settembre 2018, l’obbligo di tracciabilità riguarda soltanto le somme erogate a titolo di retribuzione, pertanto l’utilizzo degli strumenti di pagamento ammessi (che di seguito si elencano) non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio). Tali somme, dunque, potranno continuarsi a pagare in contanti (poiché hanno natura “restitutoria”).
Discorso diverso è stato fatto, invece, per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa, la quale, infatti, può essere risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche. Ad ogni modo, l’ispettorato del lavoro ha ritenuto ricomprendere tale voce tra quelle per le quali vige l’obbligo di tracciabilità, poiché “rientra nella ratio della disposizione in esame mettere in condizione il personale ispettivo di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR)”.
Strumenti ammessi – La stessa Legge di Bilancio 2018 ha elencato espressamente quali sono gli strumenti di pagamento (tracciabili) consentiti. In particolare si tratta dei seguenti:
La sanzione – Le ASD, oltre a tutte le citate disposizioni, dovranno fare i conti, ovviamente anche con gli eventuali aspetti sanzionatori legati alla violazione di quanto esposto innanzi. A tal proposito, si ricorda che per il datore di lavoro o committente, la violazione può comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro (con possibilità di riduzione a 1.667 euro). Tale sanzione si applica tante volte quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito (Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro del 4 luglio 2018).