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Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza 10424 depositata in data 7/03/2018, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
Attualmente sono previsti due diversi regimi sanzionatori collegati all’entità dell’omissione:
All’indomani della riforma, in ordine alle modalità di calcolo degli importi omessi, al fine di verificare la rilevanza penale o amministrativa dell’omissione del datore di lavoro, il Ministero, l’INPS e i Giudici della Suprema Corte hanno assunto posizioni discordanti. Dal che la sottoposizione della seguente questione alle Sezioni Unite:
Le Sezioni Unite hanno osservato che, se è vero che il debito previdenziale sorge a seguito della corresponsione delle retribuzioni, al termine di ogni mensilità, “è altrettanto vero che la condotta del mancato versamento assume rilievo solo con lo spirare del termine di scadenza indicato dalla legge, sicché appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre). Tale ultima soluzione, peraltro, appare maggiormente in linea con il contenuto letterale della norma in esame e con le finalità della stessa e consente al datore di lavoro una più agevole individuazione delle eventuali conseguenze penali della sua condotta.”