2 febbraio 2018

Rottamazione bis: i chiarimenti del Fisco

Autore: PAOLA SABATINO
Nel corso di Telefisco, tenutosi ieri, sono stati forniti maggiori chiarimenti in merito alla rottamazione delle cartelle.
Pare opportuno ricordare che, l’articolo 6, del decreto legge n. 193, del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, consentiva la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 al fine di estinguere il proprio debito.

Le modifiche apportate al citato Decreto, sono contenute all’interno dell’articolo 1, del Decreto legge n.148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.172/2017, il quale prevede una “nuova” definizione agevolata per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, previa domanda entro il 15 maggio 2018.

Le principali novità - In sostanza, il comma 1, dell’articolo 1, del D.L. n.148/2017 proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessarie per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018.
La normativa originaria di riferimento, prevedeva che, le somme derivanti dalla definizione agevolata potessero essere versate in un massimo di cinque rate e precisamente:
  • per l’anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l’anno 2018, nei mesi di aprile e settembre.

Per effetto delle modifiche, pertanto, è possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativi al periodo 2000-2016, anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017.

I casi ammessi alla nuova rottamazione, riguardano principalmente:
  • carichi affidati non inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata;
  • soggetti che hanno ricevuto il rigetto della precedente istanza per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016, relative a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016.

È stato, inoltre, chiarito, nel corso di Telefisco che, non è consentita nessuna seconda chance per i soggetti che sono decaduti dalla precedente procedura di definizione.

L’agente della riscossione, dovrà comunicare entro il 31 marzo 2018, i carichi relativi all’anno 2017 per cui non risultano ancora notificati cartelle di pagamento, ovvero, avvisi di addebito di crediti contributivi.

Domanda di ammissione alla procedura - Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione (modello DA-2000/17), entro il 15 maggio 2018. In tale dichiarazione, il debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione. L’agente della riscossione comunicherà al debitore entro il 30 giugno 2018 l’importo della definizione agevolata, nonché le relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Sulle somme dovute, si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4, 5 per cento. Inoltre, il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare rispettivamente nei mesi di:
  • luglio 2018;
  • settembre 2018;
  • ottobre 2018;
  • novembre 2018;
  • febbraio 2019.

Alla luce delle novità introdotte dal D.L. n.148/2017, per i soggetti che non sono ancora in regola con la prima rottamazione ancora in corso, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della domanda per accedere alla definizione agevolata, entro il 30 giugno 2018, dovrà comunicare l’importo delle rate scadute a fine 2016, per dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016. In tal caso, il debitore se sceglie il versamento in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, dovrà pagare l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata entro il 30 giugno 2018. Se il debitore sceglie la rateizzazione, dovrà pagare l’80 per cento del dovuto in due rate consecutive che scadono nell’ottobre e novembre 2018 e il restante 20 per cento entro febbraio 2019.

Le procedure in corso - Con riferimento alle nuove procedure agevolate, nel corso di Telefisco, è stato chiarito che, una volta presentata l’istanza e in presenza di una dilazione pendente a tale data, sono sospesi i termini di pagamento della rate successive.
Inoltre, se non viene versata la prima rata della rottamazione è possibile riattivare la dilazione in essere alla data di presentazione della domanda. In tal caso, il debito residuo è ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario.
In particolare, la presentazione della domanda, sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Opera, pertanto, il divieto per l’agente della riscossione di intraprendere azioni esecutive e cautelari. Restano salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti.

Modalità di pagamento -Il versamento, può avvenire con domiciliazione bancaria, attraverso i bollettini precompilati predisposti da Equitalia o anche presso gli uffici della società di riscossione.
Non è ammesso il versamento tramite il modello F24.
Questo comporta che, non è possibile estinguere il debito della rottamazione utilizzando eventuali crediti di imposta in compensazione.
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