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Nel corso di Telefisco, tenutosi ieri, sono stati forniti maggiori chiarimenti in merito alla rottamazione delle cartelle.
Pare opportuno ricordare che, l’articolo 6, del decreto legge n. 193, del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, consentiva la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 al fine di estinguere il proprio debito.
Le modifiche apportate al citato Decreto, sono contenute all’interno dell’articolo 1, del Decreto legge n.148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.172/2017, il quale prevede una “nuova” definizione agevolata per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, previa domanda entro il 15 maggio 2018.
Le principali novità - In sostanza, il comma 1, dell’articolo 1, del D.L. n.148/2017 proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessarie per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018.
La normativa originaria di riferimento, prevedeva che, le somme derivanti dalla definizione agevolata potessero essere versate in un massimo di cinque rate e precisamente:
I casi ammessi alla nuova rottamazione, riguardano principalmente:
L’agente della riscossione, dovrà comunicare entro il 31 marzo 2018, i carichi relativi all’anno 2017 per cui non risultano ancora notificati cartelle di pagamento, ovvero, avvisi di addebito di crediti contributivi.
Domanda di ammissione alla procedura - Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione (modello DA-2000/17), entro il 15 maggio 2018. In tale dichiarazione, il debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione. L’agente della riscossione comunicherà al debitore entro il 30 giugno 2018 l’importo della definizione agevolata, nonché le relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Sulle somme dovute, si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4, 5 per cento. Inoltre, il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare rispettivamente nei mesi di:
Le procedure in corso - Con riferimento alle nuove procedure agevolate, nel corso di Telefisco, è stato chiarito che, una volta presentata l’istanza e in presenza di una dilazione pendente a tale data, sono sospesi i termini di pagamento della rate successive.
Inoltre, se non viene versata la prima rata della rottamazione è possibile riattivare la dilazione in essere alla data di presentazione della domanda. In tal caso, il debito residuo è ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario.
In particolare, la presentazione della domanda, sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Opera, pertanto, il divieto per l’agente della riscossione di intraprendere azioni esecutive e cautelari. Restano salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti.
Modalità di pagamento -Il versamento, può avvenire con domiciliazione bancaria, attraverso i bollettini precompilati predisposti da Equitalia o anche presso gli uffici della società di riscossione.
Non è ammesso il versamento tramite il modello F24.
Questo comporta che, non è possibile estinguere il debito della rottamazione utilizzando eventuali crediti di imposta in compensazione.