La crisi di liquidità generata dai mancati pagamenti dei clienti, fra cui Enti pubblici e pubbliche amministrazioni, non esclude la punibilità per gli omessi versamenti d’imposta ai sensi del D.lgs. n. 472/1997, articolo 6, comma 5 (secondo cui: “
Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.”), se il contribuente non dimostra che non ha potuto evitare in alcun modo la situazione venutasi a creare.
È quanto emerge dall’
ordinanza n. 3049/2018 della Sesta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, riguardo all'esimente prevista dall’articolo 6, comma 5, del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, ha ribadito (vedi in precedenza Cass. civ. Sez. V ord. n. 22153/2017) che, in materia tributaria e fiscale, la nozione di “forza maggiore” richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Da questa precisazione del Collegio di legittimità si ricava che:
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nelle ipotesi di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità, affinché possa operare la causa di non punibilità prevista dall’articolo 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, l’inadempimento deve essere stato determinato da eventi eccezionali, imprevedibili e irresistibili.
Il caso - Una S.p.A. si è opposta al provvedimento sanzionatorio spiccato dall’Agenzia delle Entrate per il ritardato pagamento di accise per l'anno 2008
valorizzando l'esistenza della forza maggiore in relazione all'elevata morosità dei propri clienti, fra i quali vi erano anche Enti pubblici e pubbliche amministrazioni.
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, a conferma della sentenza di prime cure, ha accolto l’impugnazione della società
ritenendo integrata la causa di non punibilità ex art. 6 co. 5 D.lgs. n.472/1997. Conclusione, questa, che non ha trovato d’accordo l’Agenzia delle Entrate, la quale nel ricorso alla Suprema Corte ha dedotto che lo stato di crisi di liquidità dell'impresa non costituisce fattispecie riconducibile alla nozione “forza maggiore”.
Per la Suprema Corte il ricorso dell’Agenzia fiscale
è fondato e va accolto.
Gli Ermellini osservano che il concetto di forza maggiore, richiamato nella disposizione normativa più volte citata, deve essere interpretato in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria. Con la sentenza della CGCE causa C/314/06, al punto 24, è stato specificato
“che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.” È stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili,
le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19). Si è chiarito altresì che, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia
come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, cosicché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come un’esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile
a lui non imputabile, nonostante tutte le cautele adottate.
Ebbene, nel caso di specie, la C.T.R. piemontese, nel procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di forza maggiore, ha omesso di applicare questi principi,
“tralasciando ogni indagine in ordine all'elemento soggettivo nonché sui profili dell'elemento oggettivo caratterizzanti l'imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi, nemmeno soffermandosi sull'adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare.”
Alla luce di questi rilievi gli Ermellini hanno rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte per nuovo esame.