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Scade il 15 settembre 2018 il termine entro il quale i datori privati che hanno introdotto in azienda misure di conciliazione vita-lavoro per i propri lavoratori dipendenti devono inviare telematicamente all'INPS l’apposita istanza per la fruizione degli sgravi contributivi.
La disciplina vigente prevede una particolare forma di sgravio contributivo in favore delle imprese firmatarie di contratti collettivi aziendali (anche in recepimento di contratti collettivi territoriali) contenenti misure migliorative, rispetto alle previsioni di legge, del CCNL di riferimento o di precedenti contratti collettivi aziendali, per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.
Si tratta di una misura sperimentale, introdotta dal Jobs Act che, salvo proroghe, dovrebbe concludersi quest’anno.
Le risorse stanziate nel 2018, con riferimento ai contratti aziendali stipulati e depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, tra il 1° novembre 2017 e il 31 agosto 2018, sono pari a 54.600.000 euro.
Misure ammesse - Le misure di conciliazione utili ai fini della fruizione del beneficio sono contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 2017. Il contratto aziendale deve prevedere almeno due delle misure elencate, una delle quali deve rientrare nelle aree di intervento (A) o (B) sottoelencate:
A) “Genitorialità”:
Richiesta e fruizione del beneficio - I datori devono inoltrare all'INPS per via telematica, entro il prossimo 15 settembre, una richiesta, sul modello disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo". A far data dal 16 ottobre 2018 l’Istituto comunicherà ai datori di lavoro l’esito della domanda e l’importo dello sgravio riconosciuto.
N.B. Lo sgravio può essere concesso una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017/2018.
Alle matricole ammesse al beneficio è attribuito in automatico il codice di autorizzazione “6J”.
Nel flusso UniEmens deve essere valorizzata all’interno di “CausaleACredito” il codice causale appositamente istituito “L902” con il relativo importo nell’elemento “ImportoACredito”.
Per le domande presentate nel 2018 il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato esclusivamente sulle denunce contributive dei mesi di competenza novembre e dicembre 2018, su una o due mensilità.