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Un atto di scissione societaria può integrare il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, non ostandovi la previsione dell'art. 2506-quater, ultimo comma, cod. civ. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 232/18, pubblicata il 9 gennaio dalla Sezione Terza Penale.
A parere dei Giudici di legittimità, nei casi di scissione la configurabilità del delitto di cui all'articolo 11, D.lgs. n. 74 del 2000 non può essere esclusa, in via generalizzata, sulla base di quanto prevede l'art. 2506-quater, ultimo comma, cod. civ. (“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”), essendo invece richiesto al giudice penale di analizzare le concrete modalità con cui la scissione viene operata e la verifica degli eventuali effetti di pericolo per la riscossione delle imposte dovute dalla società che si scinde.
Alla luce di questa interpretazione è stato accolto il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 74/00: “1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”
Nel caso di specie, il reato di cui all’art. 11, comma 1, del D.lgs. 74/00 è stato ipotizzato in capo ai soci di una s.r.l. che hanno effettuato una scissione parziale a beneficio di una nuova impresa, riconducibile ai medesimi soggetti, lasciando così i debiti erariali in capo alla originaria società.
L’operazione straordinaria, secondo la Procura, è stata finalizzata a eludere il pagamento delle imposte e delle sanzioni conseguenti agli accertamenti della GdF; ma il decreto di perquisizione e sequestro di materiale probatorio è stato annullato dal Tribunale del riesame, che ha disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi in diritto di quanto acquisito dalla P.G. (documentazione cartacea e informatica).
Dal che il ricorso del P.M., che la Suprema Corte ha accolto con enunciazione del seguente principio di diritto: