Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Nell’ambito delle operazioni c.d. tax free shopping (di cui all’art. 38–quater DPR n. 633/1972) il cedente, se richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, deve emettere la fattura e non può rifiutarla fermo restando che è rimessa al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell’IVA, ovvero se attendere la prova dell’avvenuta uscita dei beni prima di restituire l’imposta. È rimessa, invece, al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax free per ottenere un rimborso più veloce. Sono questi i dubbi sciolti dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 93/2019 pubblicata ieri in merito al caso di un soggetto (istante) cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE, che spesso si trova dinanzi al problema del recupero dell’IVA sui beni acquistati da rivenditori italiani e trasportati direttamente fuori dell’Unione europea nel proprio bagaglio personale. Questi ha, dunque, chiesto all’Amministrazione finanziaria di sapere se può ottenere dal rivenditore nazionale l’emissione della fattura ed il riaccredito integrale dell’IVA pagata, senza passare dalle società tax free convenzionate e se lo stesso rivenditore nazionale può rifiutarsi di emettere fattura e restituire l’IVA.
Il tax free
Ai sensi all’art. 38-quater del decreto IVA, le cessioni, effettuate nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea, di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro e destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA da parte dell’acquirente o con il diritto a richiederne il rimborso. La disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In particolare la predetta disposizione normativa prevede due modalità operative alternative tra di loro, ossia:
La procedura
Da quanto appena esposto, dunque, lo stesso art. 38-quater individua quale presupposto per ottenere l’agevolazione, l’emissione, a richiesta dell’acquirente, della fattura anziché il rilascio del solo scontrino fiscale, con la conseguenza che il cedente non potrà rifiutarla (questa, oltre a tutti gli elementi propri di cui all’art. 21 del DPR n. 633 del 1972, deve recare anche gli estremi del documento di riconoscimento del viaggiatore).
L’Amministrazione finanziaria nel giungere, sulla base di quanto anzidetto, alle conclusioni di cui in premessa, ricorda altresì che, con riferimento alle operazioni in commento, la procedura è stata digitalizzata a decorrere dal 1° settembre 2018. In dettaglio, a decorre dalla citata data, l’emissione delle fatture relative alle cessioni in esame deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica attraverso la piattaforma OTELLO 2.0 che ha, in sostanza, digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” sulla fattura. Il processo si articola nelle seguenti tre fasi: