12 novembre 2021

Titolari di pensione estera: imposta sostitutiva dell’IRPEF

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva del 7%, rientrano gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso banche estere nonché eventuali plusvalenze che si dovessero generare dalla cessione dei lingotti d’oro, detenuti nelle casette di sicurezza presso banche estere nonché i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nella Società estera.

Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.766/2021.

Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 273, della Legge di Bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha inserito l’articolo 24-ter del Tuir, prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. In particolare, il comma 1 dell’articolo 24-ter disciplinante l’“Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno”, disciplina che il regime opzionale in questione si applica alle persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone compite dal sisma del 24 agosto 2016, del 16 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

L’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest’ultima disposizione stabilisce che “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

In merito, la circolare 21/E del 2020 ha precisato che viene ripreso l’approccio già adottato dall’ordinamento ai fini del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero basato sulla lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti, applicati con un metodo rovesciato.

Ciò significa che, ad esempio, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo residente (soggetto che trasferisce la residenza in Italia) da soggetti esteri o la plusvalenza che lo stesso realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati, siano da considerare redditi imponibili prodotti all’estero e, come tali, suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo dell’articolo 24-ter del Tuir. Sono altresì, da considerare redditi prodotti all’estero, tra l’altro, le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell’articolo 67 del Tuir, tra cui rientrano, per quanto di interesse, le plusvalenze “rinvenienti da depositi o conti correnti di metalli preziosi”.

Pertanto, in materia di applicazione dell’articolo 24-bis del Tuir, la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 ha evidenziato che le distribuzioni di utili effettuate da una Società residente in uno Stato estero, seppure a regime fiscale privilegiato, si considerano incluse tra i redditi rispetto ai quali l’imposta sostitutiva esaurisce il prelievo. Detti principi possono essere applicati con riferimento ai dividendi percepiti dal neo residente che esercita l’opzione per il regime del 24-ter del Tuir. Nell’eventualità in cui la riscossione dei dividendi non avvenga per il tramite di un intermediario residente, trova applicazione il principio contenuto nell’articolo 18 del Tuir e, pertanto, l’imposta sostitutiva si applica sull’importo al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero.

Nella menzionata circolare n. 21/E del 2020, è stata pubblicata una tabella riassuntiva dei redditi esteri che, per effetto del valido esercizio dell’opzione per il regime di cui all’articolo 24-ter del Tuir, non sconteranno più la “ritenuta d’ingresso”.

Ai sensi del comma 2 di cui al suddetto articolo, l’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. In particolare, ai sensi del comma 4, l’opzione è valida per i primi 9 periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale (anno in cui l’opzione diviene efficace).

La stessa opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta (comma 5).

In riferimento a tale ultima condizione, si sottolinea che, come precisato nella menzionata circolare n. 21/E del 2020, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, la titolarità da parte delle persone fisiche “dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri”. I soggetti, che intendono esercitare l’opzione, devono pertanto essere destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Tuttavia, sono esclusi dal regime in esame, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Inoltre, gli effetti dell’opzione non cessano nell’ipotesi in cui “il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione”. Pertanto, come chiarito nella citata circolare n. 21/E del 2020, il contribuente che non abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva permane nel regime, laddove l’imposta venga corrisposta entro la data di scadenza del pagamento del saldo, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in cui l’omissione è stata effettuata, a condizione che l’opzione sia stata correttamente esercitata nei termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al più tardi entro i 90 giorni successivi.
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