Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2018, n. 12, che detta il regolamento per l'istituzione delle Zone economiche speciali (Zes).
Con il D.L. 91/2017 detto "Decreto Sud" sono state istituite le Zes (Zone economiche speciali) caratterizzate dall’attribuzione di benefici, anche fiscali, a favore delle attività imprenditoriali ivi insediate o che vi si insedieranno, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle iniziative di sviluppo. Lo scopo delle Zes, infatti, è creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti al loro interno e l’insediamento di nuove realtà produttive.
Per Zes si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (Ten-T).
Possono proporre l’istituzione di una Zes le regioni meno sviluppate e in transizione, prospettando un piano di sviluppo strategico.
A favore delle imprese già esistenti e di quelle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti all’interno della Zes, sono riconosciuti, oltre ad agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, anche una serie di benefici fiscali.
In particolare, tali imprese, in deroga alle regole generali, possono utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre, l’agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020 (sul bonus Sud, introdotto dalla legge di stabilità 2016, vedi “Investimenti nel Mezzogiorno: modifiche al credito d’imposta” e “Bonus investimenti al Sud: approvato il nuovo modello”).
Per il riconoscimento delle agevolazioni, le imprese beneficiarie:
- Devono mantenere la loro attività nella Zes per almeno sette anni (termine elevato durante l’iter di conversione rispetto ai cinque anni originari) dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- Non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Si prevede che l’agevolazione concernente il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di stato compatibili con il mercato interno.
In attuazione di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 4, Dl 917/2017, il Dpcm 25 gennaio 2018, n. 12 pubblicato in G.U il 27 febbraio definisce:
- Le modalità per l'istituzione delle Zes, comprese quelle interregionali, e i relativi requisiti;
- La loro durata;
- I criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della Zes;
- I criteri per l'accesso delle aziende;
- Il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.
In particolare per quanto riguarda le proposte di istituzione di una Zes queste devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e devono indicare i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, nonché le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale.
Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, tra l'altro:
- La documentazione necessaria all'identificazione delle aree incluse nella Zes, con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate, evidenziando quelle ricadenti nell'area portuale;
- L’elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
- Un’analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della Zes;
- Una relazione illustrativa dei dati e degli elementi, che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della Zes, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'area portuale o con i porti, nel caso in cui la Zes ricomprenda più aree non adiacenti;
- L’individuazione delle semplificazioni amministrative per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella Zes.