17 gennaio 2019

Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti con il nuovo OIC 19

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il documento del 19 dicembre 2018, reso noto con l’Informativa n. 4 del 15 gennaio 2019, inerente gli “Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19”, ha inteso fornire un supporto operativo per la rappresentazione contabile e di bilancio delle operazioni di ristrutturazione del debito.
Tale documento, illustra le principali previsioni in materia, introdotte dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), con le revisioni dell’OIC 19, avvenute nel dicembre 2016 (a seguito dell’implementazione del D. Lgs. n. 139/2015) e, in seguito, nel dicembre 2017, con successivi emendamenti.

Il documento del CNDCEC -In sostanza, l’OIC ha pubblicato il 29 dicembre 2017 un documento intitolato “Emendamenti ai principi contabili nazionali” che apporta alcune modifiche a diversi principi contabili precedentemente emanati, fra i quali il n. 19 “Debiti”.
La disciplina normativa ha previsto in tema di ristrutturazione del debito anche i seguenti istituti:
  • piano di risanamento (art. 67 l.f.);
  • concordato preventivo (art. 160 e ss. l.f.);
  • accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis e 182-septies l.f.);
  • concordato preventivo con continuità aziendale (art.186-bis l.f.).

Il documento del CNDCEC osserva che, “l’ambito di applicazione del Principio, non si può limitare alle operazioni di ristrutturazione considerate normate, estendendo la propria analisi anche ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (normalmente il ceto bancario)”.
L’OIC 19 considera, anche con riferimento alle operazioni di ristrutturazione, il trattamento da destinare ai “costi di transazione”.
Nel documento, si evidenzia come sia chiaro che, gli oneri di ristrutturazione, siano da considerarsi ai fini del trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione come “costi di transazione”, in quanto “direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria”.
Si osserva, altresì, che l’OIC 19, non indica, molto opportunamente, dei parametri quantitativi per individuare possibili elementi di differenziazione fra “modifiche sostanziali” e “non sostanziali”, come avviene nell’IFRS 9; sarà quindi, in ogni caso, il redattore del bilancio che dovrà, in ultima istanza, stabilire se una modifica è sostanziale o meno.

Il documento del CNDCEC affronta ad ampio raggio la materia in questione, ricordando innanzitutto l’abrogazione dell’OIC 6 scaturita in seguito agli “emendamenti” citati in precedenza.
Il paragrafo 13 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte, infatti, afferma che: “l’OIC ha abrogato l’OIC 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio e ha emendato l’OIC 19 – Debiti modificando i paragrafi 73 e 85 ed aggiungendo i paragrafi 73A, 73B, 73C, 81A e l’Appendice A”.

Si passa poi alla trattazione dell’ambito di applicazione del Principio in commento, il quale non si può limitare alle operazioni di ristrutturazione considerate normate, estendendo la propria analisi anche ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (normalmente il ceto bancario).
L’attuazione degli accordi di ristrutturazione del debito richiede l’intervento di professionisti qualificati (legali, advisor, consulenti, attestatori, etc.), che spesso comporta costi di una certa consistenza.

Ci si focalizza anche sulla modifica dei termini contrattuali e, quindi, sulla portata del paragrafo 73 dell’OIC 19, il quale stabilisce che “[…] L’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all’Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito”.

Il paragrafo 73A, invece, fornisce indicazioni in merito alla data a partire dalla quale devono essere rilevati contabilmente gli effetti della ristrutturazione del debito, e il documento, analizza quanto disposto da tale paragrafo.

Anche i paragrafi 73B e 73C dell’OIC 19, sono oggetto di analisi del documento in commento.
Essi definiscono il trattamento contabile della ristrutturazione del debito e dei relativi “costi di transazione” sia nel caso in cui il debito debba essere eliminato, sia nel caso in cui tale eliminazione non interviene, distinguendo tra società che applicano il criterio del costo ammortizzato (OIC 19, paragrafo 73B) e società che non applicano il criterio del costo ammortizzato (OIC 19, paragrafo 73C).

Viene, altresì, affrontato il trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso in cui non si verifica una modifica sostanziale dei termini contrattuali, nonché il trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso in cui si verifichi sia una riduzione del debito sia una riduzione degli interessi.

Un’altra questione di particolare importanza, è come debbano essere trattati i costi di transazione nel caso in cui non vi sia coincidenza tra l’esercizio in cui gli stessi sono stati sostenuti e quello (ovviamente successivo) in cui si hanno (o si iniziano ad avere) i relativi benefici.

Inoltre - come spiega il documento - in molte circostanze, è possibile che gli eventi inerenti ad un’operazione di ristrutturazione, siano confermati o non confermati dai fatti successivi, intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio.

Infine, il documento, presenta l’Appendice A - OIC 19, Debiti, Paragrafi 73 – 73c, e ci si sofferma sull’eliminazione contabile. La società, elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte, determina l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.
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