22 novembre 2021

Bonus edilizi: commercialisti, il visto di conformità sia detraibile

Il Consiglio nazionale della categoria in audizione parlamentare: “Fare chiarezza normativa sugli interventi trainati del Superbonus”

Prevedere che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione esteso a tutti i bonus edilizi rientrino tra le spese detraibili. È una delle proposte contenute nel documento consegnato alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti in occasione dell’audizione svoltasi oggi sulla legge di Bilancio, alla quale hanno preso parte i due delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal. Nel documento il Consiglio nazionale della categoria spiega che la proposta è finalizzata “a non gravare i contribuenti del costo dei nuovi controlli previsti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, attualmente in corso di conversione, in caso di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta relative agli interventi edilizi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Tra le proposte avanzate dalla categoria anche quella, relativa al superbonus fiscale, di “chiarire espressamente in via normativa che le proroghe previste per i lavori sulle parti comuni condominiali valgono anche per gli interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari del condominio, come, ad esempio, la sostituzione delle finestre o della caldaia autonoma dei singoli appartamenti”.

Nel corso dell’audizione, Gelosa ha poi ribadito la richiesta già più volte formulata dalla categoria di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo, al fine di “favorire e incentivare concretamente le società tra professionisti”. Si tratta, secondo Gelosa, di “garantire la necessaria parità di trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo rispetto alle analoghe operazioni straordinarie poste in essere nell’ambito delle attività commerciali, favorendo lo sviluppo di una forma societaria, la società tra professionisti, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile a tali fattispecie”. Sempre a proposito di Società tra i professionisti, la categoria ha infine ribadito anche la proposta di un regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle stesse società.
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