27 aprile 2011

Certificazione, conciliazione e consulenti del lavoro: una tappa importante per il sistema giuslavoristico

Autore: Redazione Fiscal Focus
Regolamento per il funzionamento delle commissioni di certificazione – A partire dal 1 maggio 2011, entrerà in vigore il nuovo regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che detterà le modalità di funzionamento delle commissioni di certificazione istituite presso gli ordini provinciali. Con la pubblicazione di questo regolamento verrà attuata inoltre l’azione deflattiva del contenzioso prevista dalla cosiddetta “Collegato Lavoro” (legge 183/2010). Infatti verranno istituite delle apposite Commissioni presso i Consigli Provinciali dell’ordine dove sarà possibile vedere riconosciuti, in tempi sicuramente più brevi, i propri diritti senza dover attivare necessariamente la macchina giudiziaria.

Le novità più importanti trattate – Il regolamento di compone di 25 articoli che riguardano le competenze, la composizione della commissione di certificazione, la formazione, il monitoraggio, la conciliazione e la modulistica.

Competenze – La Commissione è competente a svolgere funzioni di:
A. Certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
B. Certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31 legge 4 novembre 2010, n. 183.
C. Certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto.
D. Certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
E. Certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
F. Esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione e il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione.
G. Soluzione arbitrale delle controversie.

Composizione - La Commissione è composta in qualità di commissari ordinari dal Presidente dell’Ordine del Consiglio provinciale e da almeno due consulenti del lavoro. Durano in carica 3 anni comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio Provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio Provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.

Formazione - Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni sono obbligati ad effettuare in ciascun anno (1 gennaio /31 dicembre) almeno 32 ore di formazione ripartite equamente in due semestri con le modalità, contenuti e termini definiti dal Consiglio Nazionale con l'ausilio della propria Fondazione Studi. Non oltre il 50% delle ore di formazione possono essere svolte con modalità e-learning.In caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo, il Consiglio Nazionale comunica ai competenti Consigli Provinciali i nominativi per la successiva sostituzione, fatto salvo il caso in cui non si tratti di assistenza continua alle persone di cui alla legge 104/1992; di maternità oppure di documentati casi di temporaneo impedimento e/o forza maggiore.

Monitoraggio – Ogni tre mesi il consiglio provinciale dovrà trasmettere al Consiglio Nazionale un resoconto dell'attività svolta, sia in tema di certificazione che di conciliazione ed arbitrato. Questo per permettere, a sua volta, al Consiglio Nazionale di ottemperare all'impegno con il ministero del lavoro del monitoraggio semestrale sui contributi dati dalle nostre commissioni di certificazione.

Conciliazione - Il preventivo tentativo di conciliazione è obbligatorio se le parti o i terzi, intendono impugnare un contratto già certificato. Diventa facoltativo in mancanza di certificazione del contratto o di clausole di esso. Il procedimento conciliativo è molto snello, presentata l'istanza la controparte ha venti giorni di tempo per far pervenire eventuali scritti difensivi. La commissione fissa entro i successivi dieci giorni la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che deve comunque esaurirsi entro i successivi 30 giorni. Il segretario della commissione provvederà al deposito di una copia del verbale presso la direzione provinciale del lavoro di competenza entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.

Modulistica – Questa novità è ancora in corso d’opera ovvero si stanno ultimando i lavori per la redazione di tutta la modulistica di appoggio per le varie istanze e i relativi provvedimenti. Sono in fase di approvazione anche le linee guida sui contratti che contengono le indicazioni di base per la corretta interpretazione della normativa a uso delle commissioni di certificazione.
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