10 novembre 2020

CNDCEC e FNC: attenzione sulle ultime novità in materia di economia degli enti locali

Autore: Mattia Gigliotti
Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’informativa “Economia degli Enti locali” che analizza le principali novità in materia di enti Locali.

In particolare, vengono analizzate una serie di proposte presentate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale ha avviato un confronto con il Ministero dell’Interno, per il riordino della disciplina del Testo Unico degli Enti Locali, d.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Tra le proposte è presenta la richiesta di modifica dell’articolo 234 TUEL, rubricato “Organo di revisione economico-finanziario”, al fine di prevedere che il professionista alla prima esperienza da revisore svolga il primo incarico come membro di un organo collegiale, nell’ambito del quale possa quindi essere affiancato da revisori di maggiore esperienza, così che venga favorito un periodo di sostanziale apprendistato revisionale e un percorso di graduale crescita professionale, anche a tutela dell’ente. Inoltre, si prevede di abbassare a 5.000 abitanti la soglia demografica oltre la quale l’organo di revisione debba essere composto da tre membri.

Ancora, per quanto concerne l’articolo 235, “Durata dell’incarico e cause di cessazione”, la modifica intende attenuare il divieto di assumere nuovi incarichi presso l’ente nel quale si è già ricoperto per due volte il ruolo di revisore. Il divieto verrebbe modulato in modo che questo operi nel senso di impedire l’assunzione di un terzo incarico immediatamente successivo a due consecutivamente ricoperti.

Un ulteriore proposta riguarderebbe poi la modifica dell’articolo 239, “Funzioni dell’organo di revisione”, al fine di prevedere che il contenuto dei pareri del revisore sia declinato in ragione della tipologia degli atti a seconda che questi presentino o meno un diretto riflesso sulle previsioni di bilancio. Per l’effetto, solo per gli atti di cui al n. 2 della lettera b) del comma 1 verrebbe conservata la previsione per cui il revisore è chiamato ad esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; mentre per gli altri atti il giudizio del revisore dovrebbe riguardare gli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell’ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza.

Sempre nell’ottica di tutelare l’indipendenza del collegio di revisione, il Consiglio propone l’abrogazione dell’articolo 16, comma 25-bis del d.l. n. 138/2011, come introdotto dall’articolo 57-ter del d.l. 124/2019, che assegna al consiglio dell’ente locale il potere di nominare il presidente del collegio tra i soggetti inseriti nella fascia 3. Il ritorno alla disciplina previgente risulterebbe più aderente alla ratio della riforma del 2011, tesa a escludere l’ingerenza della politica (cioè del controllato) sulle dinamiche dell’organo di revisione (cioè del controllore).

Rilevante infine la parte finale, all’interno della quale vengono proposti alcuni utili documenti. In particolare, il documento “La revisione negli enti locali, Quaderno I - Approccio metodologico e Quaderno II - Strumenti operativi” (disponibili entrambi a questo link https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1421329&plid=323338) che propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali pratici e operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione. Il primo Quaderno approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all’acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell’attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento. Il Quaderno II, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.

Ancora, in materia di documenti, si segnala la rilevanza del documento “L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19” (qui disponibile https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420727&plid=323338), all’interno del quale si ricorda che la legislazione relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, pur essendo questa integrata, per ratio ispiratrice, al sistema di allerta predisposto dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità.
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