Nel vademecum si specifica che l’organizzazione societaria si avvale di un presidio fondamentale di legalità grazie all’attività di vigilanza svolta dal
Collegio sindacale. Quest’ultimo esercita un controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società; come meglio declinato nelle "
Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate" volume di dicembre 2024.
Tale attività di controllo rappresenta anche un valido strumento preventivo per individuare e affrontare tempestivamente eventuali situazioni di crisi o di futura insolvenza. L’attività svolta nel corso dell’esercizio è sintetizzata nella
relazione annuale ai soci, nella quale il Collegio sindacale può formulare osservazioni e proposte, anche con riferimento al bilancio consolidato. È opportuno precisare, tuttavia, che sul Collegio sindacale non grava alcun obbligo di redigere una relazione né di esprimere un formale giudizio sul bilancio consolidato, il quale – come noto – non è soggetto all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Tali compiti spettano al soggetto incaricato della
revisione legale, come indicato nella
Norma 3.9 “Vigilanza in ordine al bilancio consolidato”, le verifiche effettuate in ordine al bilancio consolidato che, nel testo proposto, sono integrate nel modello di relazione predisposto ex art. 2429, comma 2, c.c., possono essere inserite in un separato paragrafo della medesima relazione.
Il modello di relazione proposto si ispira alle indicazioni contenute nella
Norma 7.1 delle stesse Norme di comportamento, relativa alla struttura e al contenuto della relazione dei sindaci. Esso può essere adottato anche dall’organo di controllo in composizione monocratica (cosiddetto Sindaco unico), quando previsto nell’ambito delle società a responsabilità limitata (s.r.l.)