25 giugno 2025

Commercialisti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: nuovo documento

Documento CNDCEC e FNC fa il punto sull’istituto concepito come strumento preventivo dell’insolvenza

Autore: Federico Aiello
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Studi dei Commercialisti hanno pubblicato il documento dal titolo “Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione alla luce delle novità introdotte dal correttivo” (allegato).

Non previsto nella versione originaria del Codice della crisi, il PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) è stato introdotto dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, che ha recepito la Direttiva Insolvency, e successivamente è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (decreto correttivo del Codice della crisi).

Il Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (PRO) nel Codice della Crisi

Il Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (PRO), un istituto inizialmente non previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) del 2019, è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. n. 83 del 2022. Questo decreto ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1023 (Direttiva Insolvency), inserendo il PRO nel Capo I bis del Titolo IV del CCII, e successivamente modificato dal "decreto correttivo" (D.Lgs. n. 136 del 2024), entrato in vigore il 28 settembre 2024.

Ragioni e requisiti dell'omologazione

La collocazione del PRO tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (ex art. 2, comma 1, lett. m-bis CCII) risponde all'esigenza di attuare la Direttiva Insolvency. Questa direttiva, all'art. 9, comma 6, stabilisce che il piano deve essere adottato dalle parti interessate, purché in ciascuna classe sia raggiunta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi.

L'omologazione da parte dell'autorità giudiziaria, che la Direttiva esclude solo se il piano è approvato da tutte le classi, è invece richiesta quando:
  • Ci sono parti interessate dissenzienti (creditori o soci) i cui diritti sono influenzati dal piano.
  • Il piano prevede nuovi finanziamenti, dato che il nuovo debito incide sull'attivo dell'impresa.
  • Il piano prevede la perdita di oltre il 25% della forza lavoro.

Va notato che il legislatore italiano ha imposto l'omologazione sia per il PRO che per il concordato preventivo, anche quando il piano è approvato da tutte le classi, a differenza di quanto ammesso dalla Direttiva. Tuttavia, questa scelta non è considerata in contrasto con la Direttiva stessa, poiché il consenso di tutte le classi non esclude la presenza di parti dissenzienti che renderebbero comunque necessaria l'omologazione. Inoltre, l'art. 9, par. 5, della Direttiva richiede comunque un controllo giudiziario sui criteri di formazione delle classi.

Soggetti ammessi e caratteristiche innovative

Possono accedere al PRO le imprese commerciali che non rientrano nei parametri dimensionali sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Questo strumento è particolarmente innovativo perché consente al debitore di derogare a tre principi concorsuali tradizionali:
  1. Il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.
  2. La responsabilità illimitata del debitore (art. 2740 c.c.).
  3. La par condicio creditorum (art. 2741 c.c.).

La possibilità di derogare agli articoli 2740 e 2741 c.c. si giustifica con la suddivisione dei creditori in classi diverse, permettendo un trattamento differenziato.

Differenze con altri strumenti

Inizialmente, la dottrina ha cercato di inquadrare il PRO in una posizione intermedia tra gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e il concordato preventivo. Tuttavia, questa visione è stata successivamente smentita.

Negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 61 CCII), l'estensione degli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria non è automatica, ma richiede diverse condizioni:
  • L'accordo deve avere carattere non liquidatorio e prevedere la prosecuzione dell'impresa (diretta o indiretta).
  • I crediti dei creditori aderenti alla categoria devono rappresentare almeno il 75% di tutti i creditori della categoria.
  • I creditori non aderenti devono risultare soddisfatti in misura non inferiore a quanto riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale.
  • Il debitore deve aver notificato l'accordo e i relativi documenti ai creditori a cui intende estendere gli effetti.

Rispetto al concordato in continuità aziendale, una differenza chiave è che nel PRO non è necessario riconoscere a ogni creditore un'utilità specifica ed economicamente valutabile, data l'assenza di un richiamo dell'art. 64-bis CCII al comma 3 dell'art. 84 CCII.

Finalità del PRO e novità del decreto correttivo

Il PRO si configura come uno strumento preventivo dell'insolvenza, riflettendo un contesto normativo che mira a un approccio proporzionale alla crisi. Questo si allinea con la volontà del legislatore europeo di considerare la liquidazione giudiziale come rimedio estremo, enfatizzando invece la ristrutturazione dell'impresa e la conservazione della continuità aziendale per preservare la gestione in capo all'imprenditore in difficoltà.

Il decreto correttivo ha inoltre introdotto una novità importante: con l'inserimento del comma 1-bis all'art. 64-bis CCII, il PRO ora consente al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi (e relativi accessori) gestiti dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali. Questa possibilità colma un vuoto normativo precedente, rendendo la procedura più attrattiva per le imprese.
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