19 aprile 2025

Commercialisti, nuovo documento su riforma della riscossione e rottamazione quater

Analizzate le novità contenute nel decreto delegato e le ricadute pratiche su professionisti e contribuenti

Autore: Federico Aiello
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un nuovo documento di ricerca, con l’obbiettivo di analizzare le principali novità contenute nel decreto delegato di riforma della riscossione, le modalità di riammissione alla definizione agevolata delle cartelle e le ricadute di ordine pratico che interessano sia i professionisti che i contribuenti.

Il documento dal titolo “Le principali novità della riforma della riscossione e la riammissione alla rottamazione quater” (in allegato) è stato redatto dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionali dei Commercialisti nell’ambito delle attività dell’area “Contenzioso tributario” alla quale è delegata la consigliera nazionale Rosa d’Angiolella.

Documento di ricerca le novità sulla riforma della riscossione

Il documento analizza l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, delle nuove rateazioni nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’“allungamento” del numero delle rate concedibile su semplice richiesta del contribuente rappresenta una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, intitolato “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, in vigore dall’8 agosto 2024.

A decorrere da tale data, infatti, è previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione assicuri la salvaguardia del credito erariale procedendo al tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, oppure, come recita la norma, nel più ampio termine derivante dall’applicazione di normative straordinarie in caso di eventi eccezionali, seguendo le modalità ordinarie previste dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ovvero dall’art. 26 del D.L. n. 76/2020 .

Nel documento si presta l’attenzione sul nuovo termine di nove mesi dall’affidamento del carico, introdotto dal decreto delegato con decorrenza 1° gennaio 2025. Si tratta di un termine, come precisato dalla norma, riferito al tentativo di notifica della cartella di pagamento, che va coordinato con i termini di decadenza previsti, in generale, dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.

Tale ultima norma fissa i termini decadenziali, la cui violazione è causa di nullità (rectius: annullabilità) della cartella di pagamento, in ragione dell’anno di presentazione della dichiarazione, del versamento delle somme rateizzate, di definitività dell’accertamento, ovvero degli ulteriori eventi concernenti la crisi di impresa.

La novella del 2025 invece non prevede alcuna decadenza, per cui il mancato rispetto del termine di nove mesi, di per sé stesso, non dovrebbe comportare la nullità/annullabilità della cartella di pagamento.

Si tratta, dunque, di un termine meramente “sollecitatorio” finalizzato a efficientare l’attività di notifica, che – per questo – si riferisce al tentativo il quale dev’essere tempestivamente attivato entro il nono mese dall’affidamento del carico. Ciò nondimeno, l’avere introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un nuovo termine, non esclude che del suo rispetto possa chiedersi conto all’agente della riscossione; al riguardo, se è vero che la data di affidamento del carico resta un atto interno al rapporto tra ente creditore e agente della riscossione, il tentativo di notifica ha – invece – rilevanza esterna, atteso che è diretto nei confronti del destinatario della cartella medesima.

Inoltre, l’iter delle richieste di rateazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, disciplinato dall’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, è stato profondamente modificato ad opera del Decreto “riscossione”, il quale, oltre ad aver segnato il superamento delle rateazioni ordinarie e straordinarie, ha incrementato di un anno la durata dei piani di rateazione ottenibili su semplice richiesta, secondo una tempistica destinata ad allungarsi ulteriormente nei prossimi anni.

La nuova disciplina si applica alle istanze di rateazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025; pertanto, con riferimento alle istanze presentate prima di tale data, unitamente ai piani di dilazione già in essere al 1° gennaio 2025, continueranno ad applicarsi le vecchie regole.

La riapertura della “rottamazione quater”

Il vademecum dedica un focus sulla riapertura della rottamazione quater, prevista dal decreto “milleproroghe” (D.L. 27 dicembre 2024n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15) che ha introdotto una nuova “finestra” per i decaduti, al 31 dicembre 2024, dalla rottamazione “quater”, di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022.

In altri termini, in caso di riammissione alla rottamazione “quater” il precedente piano di dilazione viene in toto sostituito dal nuovo e sarà questo l’unico piano che i contribuenti riammessi dovranno rispettare, fino al pagamento integrale e tempestivo delle rate.

Quanto ai benefici, i debitori riammessi godranno delle stesse “coperture” previste dalla rottamazione originaria; sinteticamente, dunque, a fronte della riammissione alla definizione agevolata (art. 1, comma 240, l. 197/2022):
  • a) rimangono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • b) rimangono sospese, fino alla scadenza della prima o unica rata, eventuali precedenti dilazioni;
  • c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • d) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di eventuali rimborsi da parte dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, ovvero ai fini di pagamenti da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 48-bis del medesimo d.P.R.; e) potrà essere rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
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