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Il parere sulla congruità delle parcelle da parte degli Ordini professionali, relative alla liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni, oltre a richiedere la stipula per l’iscritto del mandato professionale richiede, altresì, che le prestazioni siano effettivamente eseguite dal professionista.
Quanto appena evidenziato, è stato confermato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, con il Pronto Ordini n. 49, pubblicato il 28 settembre 2023.
Un iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti di Taranto, ha esposto un quesito relativo a una richiesta, dallo stesso presentata, di rilascio del parere di congruità di una parcella relativa allo svolgimento di attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in un giudizio tributario per conto di una società, il cui compenso è stato determinato facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012. In particolare, è stata applicata la percentuale del 5 per cento del valore della pratica, rispettivamente, per l’attività di consulenza tributaria (art. 28, co. 3, riquadro 10.3 tab. C), per l’attività di assistenza tributaria (art. 28, co. 2, riquadro 10.2 tab. C) e per l’attività di rappresentanza tributaria (art. 28, co. 2, riquadro 10.2 tab. C). Il professionista ha chiesto, quindi, se sia possibile il cumulo dei summenzionati compensi.
Preliminarmente, il CNDCEC ricorda che, a seguito della modifica apportata all’articolo 9 del D.L. n. 1/2012 dalla L. n. 124/2017, entrato in vigore il 29 agosto 2017, il compenso per le prestazioni professionali dev’essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Tale disposizione è stata, altresì, rafforzata dall’articolo 25 del Codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale, in quanto la mancata stipula per iscritto del mandato professionale comporta conseguenze sotto il profilo disciplinare.
Pertanto, qualora dall’istanza presentata dall’iscritto risulti la mancata pattuizione del compenso e/o la mancata stipula per iscritto del mandato, tale circostanza dovrà essere comunicata al Consiglio di Disciplina, per l’apertura del relativo fascicolo. Dunque, qualora non venga pattuito preventivamente un compenso tra le parti, questo potrà essere determinato dall’autorità giudiziaria in base a quanto previsto dal D.M. n. 140/2012 ‘Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia’. Tuttavia, il CNDCEC precisa che, in base all'articolo 1, comma 6, del citato DM, l’assenza di preventivo costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
Sulla base di quanto sin qui esposto, viene richiamato l’articolo 15 del D.M. 140/2015, il quale elenca una serie di attività che possono essere compiute dal professionista, tra le quali quella di “assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria”. Il successivo articolo 16 fornisce poi una descrizione dettagliata che specifica cosa debba intendersi, rispettivamente, per ‘assistenza tributaria’, per ‘rappresentanza tributaria’ e per ‘consulenza tributaria’.
In dettaglio:
Con riguardo al valore della pratica e del relativo compenso, il D.M. 140/2012 identifica i criteri di determinazione di questi. Nello specifico, qualora l’oggetto dell’incarico si sostanzi:
In riferimento al quesito posto, il CNDCEC osserva che, nel caso in cui ad un professionista venga conferito dal cliente l’incarico di “assistenza tecnica”, ex art. 12 D.lgs. n. 546/1992, dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria, tale attività rientra in quelle indicate nell’art. 15, co 1, lett. l), del D.M. n. 140/2012, ossia nell’ “assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria”.
Viene rilevato, quindi, che, nell’assistenza tecnica, rientra certamente la consulenza tributaria in quanto, questa, ha ad oggetto lo studio della legislazione, della giurisprudenza e della prassi dell’Amministrazione Finanziaria propedeutica alla predisposizione delle difese del contribuente, in relazione ad una pretesa fiscale nell’ambito del contenzioso. Rientra anche la “rappresentanza tributaria”, in quanto l’“assistenza tecnica”, salvo i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente e senza difensore, presuppone necessariamente che al difensore sia conferita dalla parte la procura alle liti per farsi rappresentare nel processo tributario.
L’assistenza tributaria, invece, non rientra, a parere del CNDCEC, nel concetto di assistenza tecnica. In quest’ultima, quindi, appare più consono farvi rientrare le attività professionali di “consulenza tributaria” e “rappresentanza tributaria”, per come individuate dal DM 140/2012 e non l’attività di “assistenza tributaria”. Considerando, perciò, che le attività indicate nell’articolo 16 del D.M. n. 140/2012, sono tra di loro diverse, esse sono cumulabili da parte del professionista che le abbia effettivamente eseguite. Viene, rilevato, infine, che, le summenzionate attività, possono essere richieste in pagamento solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui il professionista le abbia effettivamente eseguite.