27 settembre 2016

CORSI DI FORMAZIONE SOSTITUTIVI DEL TIROCINIO

Autore: E.A.
Con l’informativa n. 105/2016 inviata a tutti i Presidenti e degli Ordini territoriali, il CNDCEC ha ricordato che il 19 agosto u.s. sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte di istituzione di corsi “sostitutivi” del tirocinio per i commercialisti e per gli esperti contabili (corsi che, peraltro, ai sensi del Regolamento pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia lo scorso 15 aprile, sono obbligatori anziché facoltativi come, invece, quelli “integrativi”), e che, pertanto, esse debbono essere depositate presso il Consiglio Nazionale entro il prossimo 31 ottobre.
L’informativa ricorda altresì che i corsi possono essere organizzati:
a)in collaborazione con altri Ordini;
b)avvalendosi di Associazioni e Fondazioni costituite da uno o più ordini o dal Consiglio Nazionale - quali le SAF;
Nelle predette ipotesi sarà, rispettivamente, uno solo degli Ordini che agisce in collaborazione a presentare le relative proposte, citando gli altri Ordini aderenti; o l’associazione, fondazione, SAF organizzatrice, sempre con l’indicazione degli ordini aderenti;
c) in convenzione o cooperazione con altri soggetti “autorizzati” che abbiano i requisiti prescritti dagli artt. 6 e 7 del citato Regolamento.
In questo secondo caso le proposte dovranno essere presentata dagli Ordini che si avvalgono di quei soggetti.
Quanto ai contenuti della proposta, dovranno essere indicati tutti gli elementi prescritti dal Regolamento (obiettivi e finalità, argomenti, prospetto orario, date e sede di svolgimento - con allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’idoneità della detta sede secondo i parametri di sicurezza e di accesso ai disabili -, elenco dei docenti, atto di nomina della commissione esaminatrice, indicazione del numero massimo e minimo di iscritti rispettivamente ammessi o necessari).
Il CNDCEC ha pure predisposto un apposito modello – inviato agli Ordini insieme all’informativa – in cui sono schematizzate le materie (che devono costituire tutte oggetto di trattazione) e le relative ore di corso, così da rendere più agevole la loro organizzazione.
L’informativa ricorda infine che le date di svolgimento dei corsi – la cui durata non può essere inferiore a sei mesi – potranno essere indicate in maniera precisa solo a partire dal termine che sarà indicato dal Ministero, il quale provvederà a stabilirlo solo all’esito della verifica di idoneità dei corsi organizzati a livello nazionale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy