Con l’Informativa n. 115/2025, il CNDCEC interviene per fornire alcune importanti precisazioni riguardanti l’assolvimento dell’obbligo biennale di aggiornamento professionale previsto per gli iscritti nell’Elenco dei gestori della crisi d’impresa, ai sensi dell’articolo 356 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza).
Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da parte degli Ordini territoriali. In particolare, diversi iscritti hanno riferito di aver ricevuto dal Ministero della Giustizia comunicazioni ufficiali relative al presunto mancato aggiornamento formativo, con l’invito a regolarizzare la posizione entro 6 mesi per evitare la cancellazione dall’Elenco, come previsto dall’art. 6, comma 1, del DM 75/2022.
Aggiornamento biennale: cosa prevede la normativa
Il recente D.Lgs. n. 136/2024 ha apportato modifiche significative all’art. 356 del Codice della Crisi, aggiornando la disciplina sull’obbligo formativo dei professionisti incaricati dalla magistratura nelle procedure di crisi e insolvenza.
Secondo la normativa vigente, i soggetti iscritti all’Elenco devono frequentare almeno 18 ore di formazione professionale ogni due anni, anche attraverso corsi considerati equipollenti, purché conformi ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.
Problemi riscontrati nei controlli del Ministero
Dalle verifiche effettuate dal Ministero è emerso che molti attestati presentati dai professionisti per dimostrare l’aggiornamento obbligatorio non risultavano validi per diverse motivazioni:
- mancanza dell’indicazione dell’ente formatore accreditato;
- assenza delle date e della durata del corso, o delle ore effettivamente frequentate;
- mancata dichiarazione della conformità alle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.
Queste carenze, se non sanate tempestivamente, rischiano di comportare la cancellazione dall’Elenco dei gestori della crisi, compromettendo la possibilità per i professionisti di ricevere incarichi da parte dell’autorità giudiziaria.
Come redigere correttamente gli attestati di partecipazione
Per evitare contestazioni e garantire la validità degli attestati di partecipazione ai corsi equipollenti, l’Informativa n. 115/2025 indica chiaramente quali
elementi devono essere
obbligatoriamente riportati nei certificati rilasciati:
- ente organizzatore del corso;
- data e modalità di svolgimento della formazione;
- accreditamento da parte del Consiglio Nazionale;
- equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 14/2019;
- evidenza del fatto che siano stati trattati temi specifici previsti dalle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, per almeno 6 ore;
- numero delle ore effettivamente frequentate dal partecipante, evidenziando se necessario il numero di ore frequentate in relazione ai temi di cui al punto precedente.
FAQ ministeriali e chiarimenti precedenti
L’Informativa fa anche riferimento:
- alla FAQ sub E n.3 pubblicata il 26 febbraio 2025 dal Ministero della Giustizia, secondo cui tutti i professionisti iscritti all’elenco che alla data del 28 settembre 2024 non abbiano già completato corsi di aggiornamento biennali di 40 ore, saranno tenuti a documentare la frequenza di eventi formativi, per un numero di ore almeno pari a 18,
- e alla precedente Informativa n. 48/2025, che aveva già delineato i criteri di equipollenza per i corsi di aggiornamento.
È fondamentale, pertanto, che sia gli Ordini territoriali sia gli enti formatori si attengano scrupolosamente a queste indicazioni.
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