Gli avvocati del foro di Parma iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato dovranno rendere accessibili ai disabili i loro studi professionali. È quanto emerge dalla sentenza 6 novembre 2013, n. 303, del TAR Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma.
No alle barriere architettoniche. Decidendo la controversia sorta tra l’Ordine degli avvocati di Parma e il Comune, i giudici amministrativi di primo grado hanno affermato il principio di diritto secondo cui, qualora l’avvocato sia iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio o difenda soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che l’immobile adibito a sede dello studio professionale è soggetto all’applicazione della disciplina per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 82 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia): infatti detto immobile deve considerarsi luogo aperto al pubblico.
È legittimo quindi che un Comune (nella specie quello di Parma), nell’individuare gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, cui applicare la disciplina per il superamento delle barriere architettoniche, ricomprenda, tra gli edifici aperti al pubblico, anche gli studi professionali degli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio o che difendano soggetti ammessi al gratuito patrocinio, tenendo presente che tali professionisti, per l’articolo 97 comma 5 c.p.p. hanno l'obbligo di prestare il patrocinio e possono essere sostituiti solo per giustificato motivo.
Il caso. Il piano urbanistico della cittadina emiliana impone negli edifici “aperti al pubblico” il rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche. L’Ordine degli Avvocati di Parma ha quindi impugnato la delibera del Consiglio Comunale che ha ricompreso, tra gli edifici aperti al pubblico, ai fini dell’applicazione della disciplina per il superamento delle barriere architettoniche, anche gli studi professionali degli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio e al gratuito patrocinio. I legali, in sostanza, hanno eccepito difficoltà e costi per adeguamenti strutturali di locali che devono considerarsi di uso privato. Secondo il Comune invece, la Legge n. 104 del 1992 impone di eliminare difficoltà di accesso anche negli edifici privati, ove aperti al pubblico.
Luogo “aperto al pubblico”. La tesi dell’ente locale è stata avvalorata dal Tribunale amministrativo, secondo il quale lo studio professionale di un avvocato iscritto all’elenco dei difensori di ufficio o che difende soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve considerarsi “luogo aperto al pubblico” che, come tale, deve soddisfare il requisito della “visitabilità”. Ai fini dell’applicazione della disciplina concernente l’eliminazione delle barriere architettoniche, osserva il Collegio giudicante, la nozione di “luogo aperto al pubblico” deve essere adoperata in senso “elastico”, ossia in modo tale da ricomprendere anche un ambiente “privato” l’accesso al quale, pur escluso alla generalità delle persone, sia consentito a una determinata categoria di aventi diritto sebbene regolato da orari di apertura e chiusura o da eventuale appuntamento.
In conclusione, anche al soggetto disabile deve essere garantita la possibilità di usufruire, nella massima autonomia possibile, delle prestazioni rese dal professionista presso il proprio studio, senza che ciò incontri limiti o impedimenti derivanti dall'esistenza di barriere architettoniche.
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