15 luglio 2025

Esperti nella composizione negoziata: nessuna apertura sull’ampliamento dei requisiti

Il Ministero della Giustizia conferma i criteri attuali per l’iscrizione all’elenco: non rileva l’incarico nel collegio sindacale in caso di sola istanza di composizione negoziata

Autore: Serena Pastore
Con l’Informativa n. 114/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha comunicato l’esito di un’interlocuzione con il Ministero della Giustizia in merito all’eventuale estensione dei requisiti utili per l’iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi.

La richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale mirava a ottenere una lettura più ampia delle esperienze qualificanti per l’accesso all’elenco, chiedendo di includere anche l’incarico di componente del collegio sindacale, di società che abbiano semplicemente presentato istanza di composizione negoziata, senza che l’iter si sia concluso con strumenti di regolazione della crisi formalmente omologati, da parte di un dottore commercialista.

Nessuna deroga ai requisiti previsti dal Codice della Crisi

Con la nota prot. m_dg.DAG.14/07/2025.0135305, il Ministero ha tuttavia chiarito che non è possibile, allo stato, estendere in chiave evolutiva le condizioni previste dall’articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019).

In particolare, il Ministero sottolinea come l’art.13, comma 3, ultimo periodo, del c.d. Codice della crisi, richiamato nella nota del CNDCEC, si riferisce più propriamente ai requisiti di inserimento dei cd. manager aziendali nell’elenco degli esperti.

Per i professionisti, i requisiti sono declinati dall’art.13, comma 3, primo periodo, d. lgs n.14/2019, secondo cui l’inserimento può essere richiesto dagli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

Secondo l’interpretazione ministeriale, restano validi i criteri definiti nella Circolare del 30 dicembre 2021, che prevedono, tra le esperienze utili ai fini dell’iscrizione all’elenco degli esperti – in numero minimo di due – l’attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con:
  • piani di risanamento attestati,
  • accordi di ristrutturazione dei debiti,
  • concordati preventivi con continuità aziendale omologati,

nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Nessuna possibilità di interpretazione estensiva

Il documento ministeriale specifica che il richiamo alle operazioni di ristrutturazione “concluse” e agli strumenti “omologati” impone una lettura strettamente aderente al dato normativo, escludendo margini per letture estensive o evolutive.

Il Ministero esclude quindi che possa essere valutata positivamente l’esperienza di componente del collegio sindacale di una società che abbia presentato istanza di composizione negoziata.
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