Con la
nota prot. m_dg.DAG.14/07/2025.0135305, il Ministero ha tuttavia chiarito che non è possibile, allo stato, estendere in chiave evolutiva le condizioni previste dall’articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019).
In particolare, il Ministero sottolinea come l’art.13, comma 3, ultimo periodo, del c.d. Codice della crisi, richiamato nella nota del CNDCEC, si riferisce più propriamente ai requisiti di inserimento dei cd. manager aziendali nell’elenco degli esperti.
Per i
professionisti, i requisiti sono declinati dall’
art.13, comma 3, primo periodo, d. lgs n.14/2019, secondo cui l’inserimento può essere richiesto dagli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato
precedenti esperienze nel campo della
ristrutturazione aziendale e della
crisi d'impresa.
Secondo l’interpretazione ministeriale, restano validi i criteri definiti nella
Circolare del 30 dicembre 2021, che prevedono, tra le esperienze utili ai fini dell’iscrizione all’elenco degli esperti – in numero minimo di due – l’attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con:
- piani di risanamento attestati,
- accordi di ristrutturazione dei debiti,
- concordati preventivi con continuità aziendale omologati,
nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.