30 maggio 2020

Fondo perduto: la discriminazione tra professionisti e AGO

Il CNDCEC pone i riflettori sulla conversione in legge del DL Rilancio

Autore: Felicia Sdanganelli
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (“CNDCEC”), in audizione in Commissione Bilancio Camera su Decreto Rilancio, DL 19.05.2020, n. 34, formula le proprie proposte di emendamenti necessari da recepire in sede di conversione del decreto in commento. Infatti, pur consapevole dell’elevato livello di complessità della manovra, ritiene opportuno far presente come le misure di sostegno per la crisi economica non debbano riguardare solo famiglie e imprese, ma anche i professionisti iscritti agli ordini professionali ad oggi “pesantemente discriminati (in negativo) rispetto ai lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) presso l’INPS”.

La discriminazione soggettiva – Le proposte non possono che partire da una revisione della platea di soggetti ammessi al Fondo Perduto (art. 25 del Dl 34/2020) posto che, come è noto, ne risultano ad oggi esclusi tutti i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (c.d. professionisti “ordinistici”).

Al contrario, i lavoratori autonomi iscritti all’AGO oltre a beneficiare dell’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile, potrebbero poi accedere anche al contributo a Fondo perduto, che, ricordiamo, è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con limite di ricavi/compensi fino a 5 milioni. Dall’agevolazione risultano invece esclusi, in ogni caso:
  • i soggetti che abbiano cessato l’attività alla data di presentazione della domanda;
  • gli enti pubblici;
  • i soggetti di cui all’art. 162-bis del D.p.r. 917/1986: trattasi in sostanza di tutti i soggetti esercenti attività creditizia, già esclusi dalla cancellazione dell’IRAP di giugno, con qualche perplessità sulle holding cd “miste” (vedasi Questioni aperte sulla cancellazione IRAP del 16 maggio 2020);
  • i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto Cura Italia;
  • i lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Proprio sulle ultime due categorie, il Consiglio sottopone al vaglio della Commissione i propri dubbi circa la possibile discriminazione della norma, che, invece, ammette al beneficio i soggetti che hanno diritto alle indennità previste dall’art. 28 del Cura Italia, ossia i cd. AGO (artigiani e commercianti).

La discriminazione oggettiva – Disparità di trattamento emergono anche da un confronto tra la misura dell’indennità spettante ai soggetti esclusi dal Fondo perduto e l’ammontare potenzialmente riconosciuto agli AGO in applicazione dell’art. 28.
Ricordiamo infatti che il contributo:
  • è determinato in misura variabile, a secondo dall’ammontare di ricavi/compensi, dal 10% al 20% della differenza (che deve essere almeno pari ad 1/3) tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • parte da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 euro per gli enti diversi dalle persone fisiche)

Tale valore minimo, che potrebbe naturalmente essere riconosciuto in misura più elevata, coinciderebbe invece con l’indennità massima prevista per professionisti e co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS; mentre per i professionisti iscritti alle Casse, l’indennità di 1.000 euro è stata solo “annunciata” dal Ministro Gualtieri, in attesa di un decreto attuativo che, oltretutto, potrebbe fissare il limite di reddito in 50.000 euro (come già previsto dal DM 28.03.2020 per l’indennità di marzo).

Il Consiglio non può quindi non osservare che “trattare in modo così differenziato le due partite IVA individuali dell’esempio, sol perché la prima è iscritta all’AGO e la seconda ad una cassa di previdenza autonoma di categoria, introduce un’evidente disparità di trattamento che, non trovando giustificazione in un criterio di ragionevolezza, finisce per essere discriminatoria e contraria al principio costituzionale di uguaglianza nonché all’ormai consolidato principio unionale di pari dignità dell’iniziativa economica e di equivalenza tra liberi professionisti e PMI, anche ai fini dell’accesso ai fondi europei e alle altre misure di sostegno a tali attività”, proponendo quindi la soppressione di quell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 25 in commento.

Al comunicato congiunto delle associazioni dei Commercialisti, arrivato quasi contemporaneamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, si aggiunge ora la formalizzazione delle richieste alle quali, si spera, questa volta, venga dato ascolto, al fine di rendere la norma applicabile anche a chi - tra gli altri - in questi mesi, le norme ha dovuto comprenderle, assimilarle e tradurle ai propri clienti.
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