Il CNDCEC, con l’informativa n. 109/2025, rende noto che, in data 7 luglio 2025, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha pubblicato due importanti chiarimenti nella sezione FAQ – formazione continua del sito dedicato alla Revisione Legale.
Le precisazioni, rese su richiesta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, riguardano i crediti formativi richiesti per ottenere l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 125/2024.
5 crediti formativi in un solo anno: no al frazionamento tra 2024 e 2025
Il primo chiarimento riguarda il requisito dei 5 crediti formativi nelle materie relative alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità (gruppo D del programma formativo) che il revisore deve conseguire per presentare la domanda di abilitazione (RGS n. 37 del 12 novembre 2024).
Nel periodo transitorio previsto dall’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024, il revisore legale potrà acquisire tali crediti in un solo anno: o nel 2024, o nel 2025. Non è ammesso, invece, suddividere l’obbligo tra i due anni, cioè acquisire parte dei crediti nel 2024 e parte nel 2025 per raggiungere la soglia richiesta.
E se i crediti sono già stati ottenuti nel 2024?
Il secondo chiarimento fornito dalla RGS specifica che l’eventuale acquisizione di ulteriori crediti nelle stesse materie nel 2025 – dopo aver già assolto all’obbligo abilitante nel 2024 – è valida ai fini della formazione continua ordinaria.
Ciò significa che chi ha già ottenuto i 5 crediti richiesti per l’abilitazione alla rendicontazione di sostenibilità nel 2024, potrà utilizzare i crediti in eccesso conseguiti nel 2025 per soddisfare gli obblighi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010, fermo restando il rispetto del numero minimo di crediti da maturare nelle materie del gruppo A, cioè quelle inerenti la revisione legale.
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